Art. 33 
 
Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018  concernente  disposizioni
  urgenti per la citta' di Genova e  altre  disposizioni  in  materia
  portuale 
 
  1. Al fine di  consentire  il  completamento  degli  interventi  in
favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma  2,  le  parole:  «nella  misura  di  euro
20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nella
misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; 
  ((a-bis) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis  (Ulteriori  misure  a  favore  delle  imprese  colpite
dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si  insedieranno  entro
il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca  urbana
definito ai sensi dell'articolo 8 e' riconosciuta  un'agevolazione  a
fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi
nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014. 
  2. I criteri e le modalita' per l'erogazione  dell'agevolazione  di
cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede,
entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2020, che allo scopo  sono  trasferiti  sulla  contabilita'  speciale
aperta per l'emergenza»;)) 
    b) all'articolo 9-ter: 
  1) al comma  1,  le  parole:  «presso  il  porto  di  Genova»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del
Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in
corso, ((rilasciata))  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  ((e'  prorogata  per))  cinque  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente  in  corso,
rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, sono prorogate per sei anni»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  gli  anni  2018,
2019  e  2020,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar   Ligure
occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per  l'anno  2020,  per
eventuali  minori  giornate  di   lavoro   rispetto   all'anno   2017
riconducibili alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale del Mar Ligure occidentale  conseguenti  all'evento.
Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale
a fronte di avviamenti integrativi  e  straordinari  da  attivare  in
sostituzione di  mancati  avviamenti  nei  terminal,  da  valorizzare
secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata  dai
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.». 
  2. Al fine di favorire  flessibilita'  dei  Piani  Regolatori  alle
esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma  6,  ((alinea,))
del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  le  parole:  «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari ad euro  20.000.000  per  l'anno  2020  si  provvede  ((mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1,)) comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
relativamente alle risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il  finanziamento
del piano per il rinnovo del materiale rotabile  ferroviario  per  il
trasporto pubblico locale e regionale. 
  ((3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  lettera
a-bis), pari a 5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8  del  decreto-legge  28  settembre  2018,   n.   109,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.
130.)) 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1
milione di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge   n.   109   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dal presente articolo, e' riportato  nelle  Note
          all'art. 15. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9-ter  del  citato
          decreto-legge   n.   109   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9-ter  (Disposizioni  in  materia  di   lavoro
          portuale  temporaneo).  -  1.  In  relazione   al   rilievo
          esclusivamente locale della fornitura del  lavoro  portuale
          temporaneo e al fine di salvaguardare la continuita'  delle
          operazioni portuali presso gli scali del  Sistema  portuale
          del Mar Ligure  occidentale,  compromessa  dall'evento,  le
          autorizzazioni attualmente in corso,  rilasciate  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  sono
          prorogate per sei anni. 
                2. Per gli anni 2018, 2019  e  2020,  l'Autorita'  di
          sistema portuale del Mar Ligure occidentale e'  autorizzata
          a corrispondere, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro  un
          contributo, nel limite massimo di 2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro  per
          l'anno  2020,  per  eventuali  minori  giornate  di  lavoro
          rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni
          economiche degli scali del sistema portuale del Mar  Ligure
          occidentale  conseguenti  all'evento.  Tale  contributo  e'
          erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte
          di avviamenti integrativi e  straordinari  da  attivare  in
          sostituzione  di  mancati  avviamenti  nei   terminal,   da
          valorizzare secondo il criterio  della  tariffa  media  per
          avviamento applicata  dai  soggetti  autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  nel
          primo semestre dell'anno 2018. 
                3.   Le   eventuali   minori   giornate   di   lavoro
          indennizzate dal contributo di cui  al  comma  2  non  sono
          computate  o  elette  dal  soggetto   operante   ai   sensi
          dell'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  ai
          fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA).». 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  22  del
          decreto    legislativo    4    agosto    2016,    n.    169
          (Riorganizzazione,  razionalizzazione   e   semplificazione
          della disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui
          alla  legge  28  gennaio  1994,  n.   84,   in   attuazione
          dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto
          2015, n. 124), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22  (Disposizioni  transitorie  e  clausola  di
          invarianza finanziaria). - 1. - 5. Omissis 
                6. Nei porti di cui all'articolo 6,  comma  1,  della
          legge n. 84 del 1994, nei  quali  e'  istituita  l'AdSP,  i
          piani regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal
          comitato portuale o dall'autorita' marittima alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono approvati  nel
          rispetto della normativa  vigente  al  momento  della  loro
          adozione. Nei medesimi  porti,  fino  all'approvazione  dei
          piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti
          localizzate ai piani regolatori portuali  vigenti,  purche'
          la loro adozione da parte del Comitato di gestione  avvenga
          entro il 31 dicembre 2022. Le varianti localizzate: 
                  a) prevedono interventi di natura  infrastrutturale
          e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo
          alla sicurezza e allo sviluppo del porto  ovvero  influisce
          sul  corretto  utilizzo  di  fondi  nazionali  ed   europei
          caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa; 
                  b)  sono  finalizzate  anche  alla   qualificazione
          funzionale del porto; 
                  c)  sono  sottoposte   al   medesimo   procedimento
          previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di  cui
          all'articolo 5, comma 4, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime
          entro sessanta giorni. Decorso detto  termine  l'intesa  si
          intende acquisita. 
                (Omissis).». 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1072
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «1072. Il fondo da ripartire di cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.». 
              Il testo dell'articolo 8 del  citato  decreto-legge  n.
          109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130 e' riportato nelle Note all'art. 15. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis). 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».