((Art. 33-bis 
 
                        Monopattini elettrici 
 
  1.  Il  termine  di  conclusione  della  sperimentazione   di   cui
all'articolo 1, comma 102, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
indicato   dall'articolo   7   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  4  giugno  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di  dodici
mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero
analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita,  solo  se
sono  a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  nell'ambito  della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019  e  nel  rispetto  delle
caratteristiche  tecniche  e  costruttive  e  delle   condizioni   di
circolazione da esso definite. 
  2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, e' sostituito dai seguenti: 
  «75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1,  comma
102, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  delle   nuove   norme   relative   alla   stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi  dell'articolo
50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, anche al  di  fuori  degli  ambiti  territoriali  della
sperimentazione,  i   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi  motore  elettrico  di
potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,  rispondenti  agli
altri requisiti  tecnici  e  costruttivi  indicati  nel  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  12  luglio  2019,  e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato  1  al  medesimo
decreto. 
  75-bis.  Chiunque  circola  con  un  monopattino  a  motore  avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma  75  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro  100  a  euro  400.  Alla  violazione   consegue   la   sanzione
amministrativa accessoria della confisca del  monopattino,  ai  sensi
delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del  codice  di
cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW. 
  75-ter. I monopattini a propulsione  prevalentemente  elettrica  di
cui al comma 75 possono essere  condotti  solo  da  utilizzatori  che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono  circolare
esclusivamente sulle strade urbane con  limite  di  velocita'  di  50
km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade   extraurbane,   se   e'   presente   una   pista   ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non  possono
superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora  dopo  il
tramonto, durante  tutto  il  periodo  dell'oscurita'  e  di  giorno,
qualora le  condizioni  atmosferiche  richiedano  l'illuminazione,  i
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica  sprovvisti  o
mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente  di
catadiottri rossi e di luce  rossa  fissa,  utili  alla  segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo  condotti
o  trasportati  a  mano.  Chiunque  circola  con  un  monopattino   a
propulsione   prevalentemente   elettrica   in    violazione    delle
disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. 
  75-quater.   I   conducenti   dei   monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica di cui al  comma  75  devono  procedere  su
un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a  due,
devono avere libero l'uso delle braccia e delle  mani  e  reggere  il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che  non  sia  necessario
segnalare la manovra di svolta. I  conducenti  di  eta'  inferiore  a
diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti  o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante  tutto  il
periodo  dell'oscurita'  e   di   giorno,   qualora   le   condizioni
atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di  indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta  visibilita',  di
cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque  viola  le  disposizioni
del presente comma  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. 
  75-quinquies. Chiunque circola  con  un  dispositivo  di  mobilita'
personale avente caratteristiche tecniche e  costruttive  diverse  da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162
del 12 luglio  2019,  ovvero  fuori  dell'ambito  territoriale  della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o  un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. 
  75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo  VI
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si
considerano in circolazione i veicoli o i  dispositivi  di  mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati  dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  75-septies. I servizi di noleggio  dei  monopattini  a  propulsione
prevalentemente elettrica di cui al  comma  75,  anche  in  modalita'
free-floating, possono essere attivati  solo  con  apposita  delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti,  oltre  al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo  dei  dispositivi
messi in circolazione: 
  a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del
servizio stesso; 
  b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati; 
  c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree
della citta'». 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per  il  quale  non
sono state ancora definite le caratteristiche tecniche  e  funzionali
indicate dal comma 2 e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da  euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione
consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del
veicolo, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.  Si
procede in ogni caso alla sua distruzione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 102 dell'articolo
          1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «102.  Al  fine  di  sostenere  la  diffusione  della
          micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo  di  mezzi
          di trasporto innovativi  e  sostenibili,  nelle  citta'  e'
          autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada
          di  veicoli  per  la  mobilita'  personale  a   propulsione
          prevalentemente  elettrica,  quali  segway,  hoverboard   e
          monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti
          le modalita' di attuazione e gli strumenti operativi  della
          sperimentazione.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
          Sono  considerati  atipici  i  veicoli  che  per  le   loro
          specifiche  caratteristiche  non   rientrano   fra   quelli
          definiti nel presente capo. 
                2. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentiti i Ministri  interessati,  stabilisce,  con  proprio
          decreto: 
                  a)  la  categoria,  fra  quelle   individuate   nel
          presente capo, alla quale i veicoli atipici  devono  essere
          assimilati ai fini della circolazione e della guida; 
                  b)  i   requisiti   tecnici   di   idoneita'   alla
          circolazione  dei  medesimi  veicoli  individuandoli,   con
          criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o  piu'
          delle categorie succitate. 
                2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il
          quale non sono state  ancora  definite  le  caratteristiche
          tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          200 a  euro  800.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della  confisca  del   veicolo,
          secondo le norme di cui al titolo VI, capo I,  sezione  II.
          Si procede in ogni caso alla sua distruzione.»