Art. 34 
 
Nautica da diporto e pertinenze  demaniali  marittime  con  finalita'
                        turistico-ricreative 
 
  1. Al fine di sostenere  il  settore  turistico-balneare  e  quello
della nautica da diporto, e' sospeso dal  1°  gennaio  2020  al  ((30
settembre  2020))  il  pagamento  dei  canoni  dovuti  riferiti  alle
concessioni relative a pertinenze demaniali marittime  con  finalita'
turistico-ricreative e alle concessioni demaniali  marittime  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  03  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,   n.   494
          (Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime): 
                «Art.  03.  - 1.  I  canoni  annui  per   concessioni
          rilasciate o rinnovate con  finalita'  turistico-ricreative
          di aree, pertinenze demaniali marittime  e  specchi  acquei
          per i quali si  applicano  le  disposizioni  relative  alle
          utilizzazioni del demanio marittimo  sono  determinati  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  a) classificazione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2007, delle aree, manufatti, pertinenze  e  specchi  acquei
          nelle seguenti categorie: 
                    1) categoria A:  aree,  manufatti,  pertinenze  e
          specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
          ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 
                    2) categoria B:  aree,  manufatti,  pertinenze  e
          specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
          ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento
          dei requisiti  di  alta  e  normale  valenza  turistica  e'
          riservato  alle  regioni  competenti  per  territorio   con
          proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di  detto
          provvedimento la categoria di riferimento e' da  intendersi
          la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
          annue  rispetto  alle  previsioni  di  bilancio   derivanti
          dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei
          inseriti  nella  categoria  A  e'  devoluta  alle   regioni
          competenti per territorio; 
                  b) misura del canone annuo determinata come segue: 
                    1) per le concessioni demaniali marittime  aventi
          ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  le
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
                    1.1) area scoperta: euro 1,86 al  metro  quadrato
          per la categoria A; euro 0,93  al  metro  quadrato  per  la
          categoria B; 
                    1.2)  area  occupata  con  impianti   di   facile
          rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria  A;
          euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 
                    1.3) area  occupata  con  impianti  di  difficile
          rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria  A;
          euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 
                    1.4) euro 0,72 per ogni metro  quadrato  di  mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
                    1.5) euro 0,52 per gli  specchi  acquei  compresi
          tra 100 e 300 metri dalla costa; 
                    1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei  oltre  300
          metri dalla costa; 
                    1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei  utilizzati
          per il posizionamento di campi boa per  l'ancoraggio  delle
          navi al di fuori degli specchi  acquei  di  cui  al  numero
          1.3); 
                    2) per le concessioni comprensive  di  pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
                    2.1) per le  pertinenze  destinate  ad  attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e  servizi,  il  canone  e'  determinato  moltiplicando  la
          superficie complessiva  del  manufatto  per  la  media  dei
          valori  mensili   unitari   minimi   e   massimi   indicati
          dall'Osservatorio del mercato immobiliare per  la  zona  di
          riferimento. L'importo  ottenuto  e'  moltiplicato  per  un
          coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi'  determinato
          e' ulteriormente ridotto  delle  seguenti  percentuali,  da
          applicare  per  scaglioni  progressivi  di  superficie  del
          manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0  per  cento;  oltre
          200 metri quadrati e fino a  500  metri  quadrati,  20  per
          cento; oltre 500  metri  quadrati  e  fino  a  1.000  metri
          quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60  per
          cento.  Qualora  i  valori  dell'Osservatorio  del  mercato
          immobiliare non siano  disponibili,  si  fa  riferimento  a
          quelli  del  piu'  vicino  comune  costiero   rispetto   al
          manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 
                    2.2) per le aree  ricomprese  nella  concessione,
          per gli anni 2004, 2005  e  2006  si  applicano  le  misure
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai  commi
          21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); 
                  c) riduzione dei canoni  di  cui  alla  lettera  b)
          nella misura del 50 per cento: 
                    1) in presenza di eventi dannosi  di  eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
                    2) nel caso di  concessioni  demaniali  marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
                  d) riduzione dei canoni  di  cui  alla  lettera  b)
          nella misura del 90 per cento per le  concessioni  indicate
          al  secondo  comma  dell'articolo  39  del   codice   della
          navigazione  e  all'articolo   37   del   regolamento   per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; 
                  e) obbligo per  i  titolari  delle  concessioni  di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
                  f) riduzione, per  le  imprese  turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
                2.  Alla  determinazione  dei  canoni   annui   delle
          concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle  leggi
          sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e
          successive modificazioni, nonche'  di  quelli  relativi  ai
          cantieri navali di cui all'art. 2 del  R.D.L.  25  febbraio
          1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927,  n.
          2535, e successive  modificazioni,  e  di  quelli  comunque
          concernenti   attivita'   di   costruzione,   manutenzione,
          riparazione e demolizione di mezzi  di  trasporto  aerei  e
          navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio  1994,  con
          decreto del Ministro della marina mercantile,  adottato  di
          concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. 
                3. Le misure dei canoni di cui al  comma  1,  lettera
          b), si applicano, a decorrere dal 1°  gennaio  2007,  anche
          alle concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone
          del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione  e
          la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
                4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
          marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
          effettiva utilizzazione del bene oggetto della  concessione
          se  l'utilizzazione  e'  inferiore  all'anno,  purche'  non
          sussistano strutture che permangono oltre la  durata  della
          concessione stessa. 
                4-bis. Le concessioni di  cui  al  presente  articolo
          possono avere durata superiore a sei anni  e  comunque  non
          superiore a venti anni  in  ragione  dell'entita'  e  della
          rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla  base
          dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
          predisposti dalle regioni.  Le  disposizioni  del  presente
          comma  non  si  applicano   alle   concessioni   rilasciate
          nell'ambito delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali
          dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
          n. 84.».