Art. 38 
 
  Fondo liquidita' per enti in riequilibrio finanziario pluriennale 
 
  1. Per l'anno 2020, nelle more di una  piu'  generale  riforma  del
titolo VIII ((della parte seconda)) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della  dichiarazione  di
incostituzionalita'  dell'articolo  1,  comma  714,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo  1,  comma  434,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno  dovuto  incrementare  la
quota  annuale  di  ripiano  prevista   dal   rispettivo   piano   di
riequilibrio   pluriennale,   possono   richiedere    al    Ministero
dell'interno   entro   il   31    gennaio    2020    un    incremento
dell'anticipazione  gia'  ricevuta,  a  valere  sul  fondo   di   cui
all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' assegnata mediante  decreto
del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  fondo,   in   proporzione   della
differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a  titolo  di  ripiano
del  piano  di  riequilibrio  pluriennale  di  ciascun  ente   locale
richiedente e la rata annuale  dovuta  nell'esercizio  immediatamente
precedente l'applicazione degli effetti della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 18 del 2019. ((In deroga al comma  1  dell'articolo
243-sexies del testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, le somme anticipate possono  essere  utilizzate,  oltre
che per il pagamento di debiti presenti  nel  piano  di  riequilibrio
pluriennale, anche per il pagamento delle  esposizioni  eventualmente
derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.)) 
  3. L'anticipazione di cui al presente  articolo  e'  restituita  in
quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  ((3-bis. Al secondo periodo del comma  907  dell'articolo  1  della
legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  «nei  tre  esercizi
successivi, entro il 30 settembre di ciascun  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre
di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il riferimento al testo del  titolo  VIII  della  parte
          seconda del citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267 e' riportato nelle Note all'art. 18. 
              Si riporta il testo vigente del comma 434 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
                «434. Il comma 714 dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente: 
                  "714. Fermi  restando  i  tempi  di  pagamento  dei
          creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
          riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno  conseguito
          l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          prima  dell'approvazione  del  rendiconto  per  l'esercizio
          2014, se alla data della presentazione o  dell'approvazione
          del medesimo piano di riequilibrio finanziario  pluriennale
          non   avevano   ancora   provveduto   ad   effettuare    il
          riaccertamento straordinario dei residui attivi  e  passivi
          di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, possono rimodulare  o  riformulare  il
          predetto piano, entro il 31  maggio  2017,  scorporando  la
          quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria
          dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma  8,  lettera
          e), limitatamente ai  residui  antecedenti  al  1º  gennaio
          2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste
          dal decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2
          aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
          17 aprile 2015.  La  restituzione  delle  anticipazioni  di
          liquidita' erogate agli enti di cui al periodo  precedente,
          ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e'  effettuata  in  un  periodo  massimo  di  trenta   anni
          decorrente dall'anno successivo a quello in  cui  e'  stata
          erogata  l'anticipazione.  A  decorrere   dalla   data   di
          rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti  di  cui
          ai periodi precedenti presentano alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto
          legislativo n.  267  del  2000  apposita  attestazione  del
          rispetto dei tempi  di  pagamento  di  cui  alla  direttiva
          2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          febbraio 2011".». 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  243-ter  e
          243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 243-ter (Fondo di rotazione per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'articolo 243-bis lo Stato  prevede  un'anticipazione  a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali". 
                2.  Con  decreto  del  Ministero   dell'interno,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
          per     la     determinazione     dell'importo      massimo
          dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
          ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e  per
          la restituzione della stessa in un periodo  massimo  di  10
          anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene
          erogata l'anticipazione di cui al comma 1. 
                3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
                  a)  dell'incremento   percentuale   delle   entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                  b) della riduzione percentuale delle spese correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale." 
                «Art. 243-sexies  (Pagamento  di  debiti).  -  1.  In
          considerazione dell'esigenza di  dare  prioritario  impulso
          all'economia   in   attuazione   dell'articolo   41   della
          Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione
          di cui all'articolo 243-ter del presente testo  unico  sono
          destinate esclusivamente al pagamento dei  debiti  presenti
          nel piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-bis. 
                2.  Non  sono  ammessi  atti  di   sequestro   o   di
          pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.». 
              Si riporta il testo del comma 907 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «907. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata
          gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che,  nel
          secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo  stato  di
          dissesto finanziario di  cui  all'articolo  244  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          possono motivatamente chiedere al  Ministero  dell'interno,
          entro il 31  gennaio  2019,  l'anticipazione  di  somme  da
          destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui
          al periodo precedente, nella misura massima complessiva  di
          20  milioni  di  euro  e  di  300  euro  per  abitante,  e'
          restituita, in parti uguali, nei dieci esercizi successivi,
          entro il 30  settembre  di  ciascun  anno,  a  partire  dal
          secondo  anno  dall'assegnazione.  In   caso   di   mancato
          versamento entro il termine previsto, e' disposto da  parte
          dell'Agenzia delle entrate  il  recupero  delle  somme  nei
          confronti del comune inadempiente, all'atto  del  pagamento
          allo  stesso  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere
          sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui  all'articolo
          243-ter del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267.  Gli  enti  in  disavanzo   possono
          applicare  al  bilancio   la   quota   del   risultato   di
          amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per  il
          rimborso triennale dell'anticipazione.».