((Art. 39-bis Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane). - (Omissis). 3-bis. Per gli anni dal 2017 e 2022 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali. (Omissis).».