((Art. 39-bis 
 
Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni  previste  dal  codice
  della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
 
  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: «Per gli anni  2017  e  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per  gli  anni  dal  2017  al  2022»  e  dopo  le  parole:
«sicurezza stradale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  per
interventi per il ricovero degli animali randagi,  per  la  rimozione
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano  delle  aree  e  delle
sedi stradali».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  18
          del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Disposizioni  sui  bilanci  di  Province  e
          Citta' metropolitane). - (Omissis). 
                3-bis. Per gli anni dal 2017 e 2022 le province e  le
          citta' metropolitane, in deroga alla legislazione  vigente,
          possono utilizzare le  quote  previste  dall'articolo  142,
          comma 12-ter, e dall'articolo  208,  comma  4,  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, per il finanziamento  degli  oneri  riguardanti  le
          funzioni di viabilita' e di polizia locale con  riferimento
          al miglioramento  della  sicurezza  stradale,  nonche'  per
          interventi per il ricovero degli animali  randagi,  per  la
          rimozione dei rifiuti abbandonati e per  il  decoro  urbano
          delle aree e delle sedi stradali. 
                (Omissis).».