((Art. 39-quater 
 
                     Disavanzo degli enti locali 
 
  1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti  locali  in
situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo
emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in
misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo  crediti
di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato  di  amministrazione
in sede di approvazione  del  rendiconto  2018,  determinato  con  il
metodo semplificato previsto dall'allegato  4/2  annesso  al  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sommato  allo  stanziamento
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti  di  dubbia
esigibilita' al netto degli utilizzi  del  fondo  effettuati  per  la
cancellazione e lo  stralcio  dei  crediti,  e  l'importo  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita'  accantonato  in  sede  di  rendiconto
2019, determinato nel rispetto dei principi  contabili,  puo'  essere
ripianato  in  non  piu'  di   quindici   annualita',   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. 
  2.  Le  modalita'  di   recupero   devono   essere   definite   con
deliberazione del consiglio dell'ente  locale,  acquisito  il  parere
dell'organo    di    revisione,    entro    quarantacinque     giorni
dall'approvazione  del  rendiconto.  La  mancata  adozione  di   tale
deliberazione  e'  equiparata  a  tutti  gli  effetti  alla   mancata
approvazione del rendiconto di gestione. 
  3. Ai fini del rientro possono essere  utilizzati  le  economie  di
spesa  e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di  quelle  provenienti
dall'assunzione di prestiti e di  quelle  con  specifico  vincolo  di
destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione  di  beni
patrimoniali  disponibili  accertati  nel  rispetto   del   principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118,  e  da   altre   entrate   in   conto   capitale.   Nelle   more
dell'accertamento dei proventi  derivanti  dall'alienazione  di  beni
patrimoniali  disponibili   il   disavanzo   deve   comunque   essere
ripianato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  recante
          "Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.