Art. 40 
 
 Disposizioni in materia di organizzazione della societa' GSE S.p.a. 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono nominati,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
commissario ed un vicecommissario per la societa' GSE S.p.a., i quali
durano in carica fino all'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio
2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data  di
entrata in vigore ((del presente decreto)) decade alla data di nomina
del  commissario,  senza  l'applicazione  dell'articolo  2383,  terzo
comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i  poteri  di
ordinaria e straordinaria amministrazione della societa' GSE S.p.a. e
per lo svolgimento della sua attivita'  e'  corrisposto  un  compenso
annuo onnicomprensivo  pari  a  quello  previsto  per  la  carica  di
amministratore   delegato   della   fascia   di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. 
  2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza
o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate  dal
commissario. Al vicecommissario  e'  corrisposto  un  compenso  annuo
onnicomprensivo pari al 50% di  quello  previsto  per  la  carica  di
amministratore   delegato   della   fascia   di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2383  del
          codice civile: 
                «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori).  -
          La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,  fatta
          eccezione per i primi  amministratori,  che  sono  nominati
          nell'atto costitutivo, e salvo il disposto  degli  articoli
          2351, 2449 e 2450. 
                Gli amministratori non possono essere nominati per un
          periodo superiore a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
                Gli amministratori sono rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
                Entro trenta giorni dalla notizia della  loro  nomina
          gli  amministratori  devono  chiederne   l'iscrizione   nel
          registro delle imprese indicando per ciascuno  di  essi  il
          cognome e il nome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il
          domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali  tra  essi  e'
          attribuita la rappresentanza della societa', precisando  se
          disgiuntamente o congiuntamente. 
                Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.». 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          24 dicembre 2013, n. 166 recante "Regolamento  relativo  ai
          compensi per gli amministratori con deleghe delle  societa'
          controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai
          sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  17
          marzo 2014, n. 63.