((Art. 40-bis 
 
                 Potenziamento delle Agenzie fiscali 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa, in considerazione dei  rilevanti  impegni
derivanti dagli obiettivi di finanza  pubblica  e  dalle  misure  per
favorire gli adempimenti  tributari  e  le  connesse  semplificazioni
nonche' una piu' incisiva azione di contrasto  dell'evasione  fiscale
nazionale e internazionale,  a  decorrere  dall'anno  2020  l'Agenzia
delle  entrate  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   sono
autorizzate  a  utilizzare  le  risorse  del  proprio   bilancio   di
esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6  milioni  di
euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per  il  finanziamento
delle posizioni organizzative e professionali e  degli  incarichi  di
responsabilita' previsti dalle  vigenti  norme  della  contrattazione
collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente  gia'
destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e  stabili  del
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle  entrate  e  dell'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  incrementate,  a  valere   sui
finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro  per  l'anno
2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23 (Salario accessorio  e  sperimentazione).  -
          (Omissis). 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                (Omissis).». 
              Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle Note all'art. 11-quater.