Art. 41 
 
Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in
                        Italy agroalimentare 
 
  1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Non  si  applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agroalimentari.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  ((2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le aziende che producono prodotti  lattiero-caseari  contenenti
latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  trimestralmente,  nella
banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto e  le  relative  giacenze  di
magazzino. Con il decreto di cui al  comma  3  e'  inoltre  stabilito
l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 14  dell'articolo  6  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - (Omissis). 
                14. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica.  Non  si  applica,
          altresi',  alle  autovetture  utilizzate   dall'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  repressione  frodi
          dei prodotti agroalimentari. 
                Omissis.». 
              Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle Note all'art. 11-quater. 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21  maggio  2019,  n.  44  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di rilancio dei settori agricoli  in  crisi  e  del
          settore   ittico   nonche'   di   sostegno   alle   imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune  di  Cogoleto),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Monitoraggio  della  produzione  di  latte
          vaccino,  ovino  e  caprino  e  dell'acquisto  di  latte  e
          prodotti lattiero-caseari a  base  di  latte  importati  da
          Paesi dell'Unione europea e da  Paesi  terzi).  -  1.  Allo
          scopo  di  consentire  un   accurato   monitoraggio   delle
          produzioni  lattiero-casearie  realizzate  sul   territorio
          nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti
          dall'articolo 151, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre   2013,   fermo    restando    quanto    stabilito
          dall'allegato III, punto 9, del regolamento  di  esecuzione
          (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile  2017,  per
          il latte vaccino, sono  tenuti  a  registrare  mensilmente,
          nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale
          (SIAN) di cui all'articolo 15 del  decreto  legislativo  21
          maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino,  caprino
          e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai
          singoli produttori nazionali, i quantitativi  di  latte  di
          qualunque specie acquistati  direttamente  dai  produttori,
          nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori,
          situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e  i
          quantitativi  di  prodotti  lattiero-caseari   semilavorati
          provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi  terzi,
          con indicazione del Paese di provenienza,  fatte  salve  le
          disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138. 
                2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
          contenenti  latte  vaccino,  ovino  o  caprino   registrano
          trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i  quantitativi
          di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi  di  ciascun
          prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
          decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito  l'eventuale
          diverso periodo temporale di assolvimento  dell'obbligo  di
          registrazione dei piccoli produttori. 
                2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
          organizzazioni, registrati nel SIAN,  accedono  alla  banca
          dati del  medesimo  SIAN  al  fine  di  consultare  i  dati
          relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo  di
          latte registrato. 
                3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
          sono stabilite con decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          entro il 31 dicembre 2020. 
                4.   Chiunque   non   adempie   agli   obblighi    di
          registrazione di cui ai commi 1  e  2  entro  il  ventesimo
          giorno  del  mese  successivo  a   quello   al   quale   la
          registrazione  si  riferisce,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro  20.000.  Se
          il ritardo nella registrazione  non  supera  trenta  giorni
          lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50  per  cento.  Nel
          caso  di  mancata  o  tardiva  registrazione   mensile   di
          quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori  a
          500 ettolitri  per  due  mesi  consecutivi  si  applica  la
          sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita'  di
          cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un  periodo
          da sette a trenta giorni. 
                5. Le sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo. 
                6. Il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo, le regioni,  gli  enti
          locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
          rispettive   competenze,   esercitano   i   controlli   per
          l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo. 
                7.   All'attuazione   del   presente   articolo    le
          amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.».