Art. 4 
 
 
             Lavoratori autonomi e liberi professionisti 
 
  1. L'ammissione ai benefici del Fondo  e'  concessa  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21  febbraio
2020 e  precedente  la  domanda  ovvero  nel  minor  lasso  di  tempo
intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora
non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio  fatturato  medio
giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio
giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura
o della restrizione della propria  attivita'  operata  in  attuazione
delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza
coronavirus. 
  2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui  attivita'
e' ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017,  n.
81. 
  3. Per libero professionista si intende il professionista  iscritto
agli  ordini  professionali  e  quello  aderente  alle   associazioni
professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal   Ministero   dello
sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.  4  e  in
possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della  medesima  legge
n. 4 del 2013.