Art. 5 Modalita' di accesso al Fondo in deroga alla disciplina 1. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), gia' prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010. 2. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalita' di ricezione delle istanze, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 6 del DM n. 132/2010. 3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni gia' concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.