Art. 5 
 
 
                    Modalita' di accesso al Fondo 
                      in deroga alla disciplina 
 
  1. Per  l'accesso  al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE),  gia'
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010. 
  2. Le banche mutuatarie  provvedono  ad  assicurare  in  ogni  caso
adeguate  modalita'  di  ricezione  delle  istanze,  anche  ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi  previsti  dall'art.  6  del  DM  n.
132/2010. 
  3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del  periodo
di sospensione di  cui  all'art.  2,  comma  4,  lettera  c)  del  DM
132/2010, non si tiene conto delle sospensioni gia' concesse su mutui
per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia  ripreso,
per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.