Art. 3
Caratteristiche dello speciale contrassegno
1. La fascetta per tutti i vini a D.O. e' stampata dall'IPZS,
utilizzando particolari sistemi di sicurezza conformemente
all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La fascetta certifica l'autenticita' del prodotto e contiene
sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilita'
gestita da dedicate banche dati.
3. La fascetta, numerata progressivamente, ha il formato e le
dimensioni indicati all'allegato 2.
Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore
nettamente risaltante sul fondo:
a) l'emblema dello Stato;
b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni di
cui trattasi;
d) il numero progressivo di identificazione e la serie
alfanumerica;
e) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente
espresso in litri;
f) il numero progressivo e il volume nominale del prodotto in
forma di codice a barre bidimensionale datamatrix.
4. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3, la fascetta puo'
essere integrata dal nome della denominazione o dall'eventuale
«logo», purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione.