Art. 5
Gestione dei contrassegni per i vini
a D.O.C.G. e D.O.C.
1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, gli organismi di controllo
comunicano il fabbisogno di fascette per la successiva campagna
vendemmiale all'IPZS, attraverso un portale informatico realizzato e
gestito dall'IPZS.
2. La determinazione del quantitativo di fascette indicato nella
comunicazione di cui al comma 1 dovra' essere effettuata
dall'organismo di controllo, sentito, ove presente, il consorzio di
tutela riconosciuto.
3. L'ICQRF, ai fini dell'attivita' di controllo e di vigilanza di
competenza, puo' accedere al portale di cui al comma 1 per consultare
i dati in esso presenti.
4. L'IPZS, ricevuta la determinazione del quantitativo di fascette
di cui al comma 1, ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Eventuali richieste integrative, per effettive esigenze
tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate con le
stesse modalita' di cui al comma 1.
6. Gli organismi di controllo potranno effettuare gli ordini
corrispondenti alle effettive esigenze degli operatori nel corso
dell'anno di riferimento del fabbisogno; l'IPZS e' tenuto a
consegnare i contrassegni ordinati entro novanta giorni
dall'emissione dell'ordine.
7. Qualora i consorzi richiedano di essere delegati per la
gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, gli organismi
di controllo stipulano apposita convenzione con i consorzi medesimi.
Nel piano di controllo dovra' essere data evidenza di tale
convenzione.
8. La responsabilita' della gestione, del ritiro e della
distribuzione delle fascette compete agli organismi di controllo o ai
consorzi eventualmente delegati ai sensi del comma 7.
9. Le fascette richieste per singola D.O. sono consegnate
all'organismo di controllo, o al consorzio delegato, dall'IPZS,
unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni
tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine.
10. L'IPZS e' tenuto a mantenere una scorta di contrassegni
sufficiente alle prevedibili necessita'.