Art. 6
Sistema di distribuzione delle fascette
alle ditte imbottigliatrici
1. Gli organismi di controllo, o i consorzi delegati,
distribuiscono le fascette agli imbottigliatori.
2. Le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del codice
ICQRF, per i vini imbottigliati in Italia, e dagli imbottigliatori
esteri, per i vini imbottigliati all'estero.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono materialmente
all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino
certificato da contrassegnare di cui dispongono, previa esibizione
della quietanza o bollettino attestante il versamento della somma
corrispondente al prezzo delle fascette.
4. I soggetti titolari del codice ICQRF possono anche ritirare un
quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto
a divenire a D.O. effettivamente detenuto dall'imbottigliatore.
5. Nel caso di cui al comma 4, l'organismo di controllo dovra'
verificare, nel corso di visite ispettive e anche attraverso il
registro telematico di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015, la
corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico, ed i
quantitativi di fascette utilizzate e/o ancora in giacenza, nonche'
segnalare all'Ufficio territoriale ICQRF competente eventuali
differenze.
6. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla
distribuzione delle fascette, sostenute dagli organismi di controllo
o dai consorzi dagli stessi delegati, devono essere rimborsate da
parte delle ditte imbottigliatrici interessate, in ragione
dell'effettivo costo del servizio prestato.