Art. 7
Adempimenti delle Strutture di controllo
1.Gli organismi di controllo e i consorzi delegati sono tenuti ad
istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui
quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento
alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta per
ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C..
2.In caso di avvicendamento tra organismi di controllo per la
medesima D.O., l'organismo sostituito, ove non abbia delegato il
consorzio di tutela, consegna il quantitativo di fascette detenuto
all'organismo subentrante contro il versamento, da parte di
quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.