Art. 8 
 
              Adempimenti delle ditte imbottigliatrici 
 
  1. Le ditte imbottigliatrici annotano, nei registri  relativi  alle
operazioni di imbottigliamento, tenuti in forma  dematerializzata  ai
sensi del decreto del Ministro della politiche agricole alimentari  e
forestali n. 293 del 20 marzo  2015,  il  riferimento  alle  fascette
utilizzate  o  il  riferimento  del   lotto,   o   dei   sistemi   di
tracciabilita' alternativi di cui al Capo III del  presente  decreto,
assicurando, in ogni caso, la  rintracciabilita'  di  ciascuna  delle
partite di vino a D.O.C.G. e D.O.C.. 
  2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, e' ammesso  uno
scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantita' di fascette  ritirate
e quantita' di confezioni realizzate. 
  3. Nel caso in cui,  per  ragioni  oggettive  e  documentabili,  lo
scarto   superi   il   predetto   limite    dell'1,5    per    cento,
l'imbottigliatore deve, entro 24  ore  dall'accertamento  del  fatto,
darne  comunicazione  in  via  telematica  all'Ufficio   territoriale
competente dell'ICQRF, all'organismo di controllo indicando la  causa
del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la  serie
e la numerazione. In  tal  caso  l'Ufficio  territoriale  dell'ICQRF,
esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare  le  cause  dello
scarto autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre fascette
in sostituzione di quelle oggetto di scarto. 
  4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve,
entro  24  ore  dall'accertamento  del   fatto,   sporgere   denuncia
all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare copia  della  denuncia
all'Ufficio territoriale competente  dell'ICQRF  e  all'organismo  di
controllo. L'Ufficio territoriale dell'ICQRF, esperiti gli  opportuni
accertamenti, autorizza l'organismo di controllo a  consegnare  altre
fascette in sostituzione di quelle oggetto del furto. 
  5. In caso di deterioramento delle fascette, vendita della  partita
allo stato sfuso o  declassamento  della  partita  di  vino  a  D.O.,
l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative  fascette  al
competente organismo di  controllo  autorizzato  o  al  Consorzio  di
tutela delegato. 
  6. E' fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui  all'art.  6
di  vendere,  cedere  o  distribuire  sul  territorio  nazionale,   i
contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni
o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di  vini  a
D.O. 
  7. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con
le modalita' di cui all'allegato 3.