Art. 8
Adempimenti delle ditte imbottigliatrici
1. Le ditte imbottigliatrici annotano, nei registri relativi alle
operazioni di imbottigliamento, tenuti in forma dematerializzata ai
sensi del decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e
forestali n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento alle fascette
utilizzate o il riferimento del lotto, o dei sistemi di
tracciabilita' alternativi di cui al Capo III del presente decreto,
assicurando, in ogni caso, la rintracciabilita' di ciascuna delle
partite di vino a D.O.C.G. e D.O.C..
2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, e' ammesso uno
scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantita' di fascette ritirate
e quantita' di confezioni realizzate.
3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo
scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento,
l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto,
darne comunicazione in via telematica all'Ufficio territoriale
competente dell'ICQRF, all'organismo di controllo indicando la causa
del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie
e la numerazione. In tal caso l'Ufficio territoriale dell'ICQRF,
esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello
scarto autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre fascette
in sostituzione di quelle oggetto di scarto.
4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve,
entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia
all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia
all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF e all'organismo di
controllo. L'Ufficio territoriale dell'ICQRF, esperiti gli opportuni
accertamenti, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre
fascette in sostituzione di quelle oggetto del furto.
5. In caso di deterioramento delle fascette, vendita della partita
allo stato sfuso o declassamento della partita di vino a D.O.,
l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette al
competente organismo di controllo autorizzato o al Consorzio di
tutela delegato.
6. E' fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui all'art. 6
di vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale, i
contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni
o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini a
D.O.
7. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con
le modalita' di cui all'allegato 3.