Art. 19 
 
Norme speciali in materia di trattamento  ordinario  di  integrazione
                    salariale e assegno ordinario 
 
  1. I datori di lavoro che  nell'anno  2020  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  o  di  accesso
all'assegno ordinario con causale  «emergenza  COVID-19»,  ((per  una
durata massima di nove  settimane,  per  periodi  decorrenti  dal  23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 
  ((2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1
sono  dispensati  dall'osservanza  dell'articolo   14   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento
previsti dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo  30,  comma
2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni  caso,  deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello
in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  e  non  e'  soggetta  alla  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.)) 
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015,  n.  148,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle
successive  richieste.  Limitatamente   all'anno   2020   all'assegno
ordinario garantito  dal  Fondo  di  integrazione  salariale  non  si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. L'assegno ordinario di cui al comma  1  e'  concesso,  ((per  la
durata e limitatamente al periodo indicati al  comma  1)),  anche  ai
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti  al  Fondo  di
integrazione salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu'  di  5
dipendenti. ((L'assegno ordinario di cui al  presente  articolo))  su
istanza del datore di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite  di  80
milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  ((che  sono  trasferiti))   ai
rispettivi  Fondi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. 
  7. I fondi di solidarieta'  bilaterali  del  Trentino  e  dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.148,  garantiscono  l'erogazione  dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita'  del  presente
articolo. 
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti ((dai commi da 1 a  9))  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  ((10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di lavoro che  non  hanno
sede legale o unita' produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti  comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso
all'assegno  ordinario  con  causale  «emergenza  COVID-19»,  per  un
periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno  ordinario  di
cui al primo periodo  e'  concesso  anche  ai  lavoratori  dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale
(FIS) che occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Al  predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  10-ter. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  al  comma
10-bis sono riconosciute nel limite  massimo  di  spesa  pari  a  5,8
milioni di euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  al  trattamento
ordinario di integrazione salariale e  a  4,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 con riferimento alla prestazione  di  assegno  ordinario.
L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e  10-ter  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))