Art. 20 
 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
  trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria 
 
  1. Le aziende che ((alla data del 23 febbraio 2020)) hanno in corso
un  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario,  possono
presentare  domanda  di  concessione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione del trattamento  ordinario
sospende e sostituisce il trattamento di  integrazione  straordinario
gia'  in  corso.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori
beneficiari  delle  integrazioni  salariali  straordinarie  a  totale
copertura dell'orario di lavoro. 
  2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  e'  subordinata  alla  sospensione  degli  effetti   della
concessione della cassa  integrazione  straordinaria  precedentemente
autorizzata  e  il  relativo  periodo  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'articolo  19  non  e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione  salariale  concessi  ai  sensi  del  comma   1   e   in
considerazione della  relativa  fattispecie  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  4. In considerazione della limitata operativita'  conseguente  alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via  transitoria
all'espletamento dell'esame  congiunto  e  alla  presentazione  delle
relative  istanze  per  l'accesso  ai  trattamenti  straordinari   di
integrazione salariale non si applicano gli  articoli  24  e  25  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  limitatamente  ai
termini procedimentali. 
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  6. ((Soppresso.)) 
  7. Alla copertura degli oneri previsti ((dai commi da 1  a  5))  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  ((7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020  hanno
in corso un  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per  un  periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle  medesime  condizioni  di
cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.))