((Art. 22 bis 
 
Iniziative di  solidarieta'  in  favore  dei  famigliari  di  medici,
  personale infermieristico e operatori socio-sanitari 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un
fondo con una dotazione  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
destinato all'adozione di iniziative di  solidarieta'  a  favore  dei
famigliari  di  medici,   personale   infermieristico   e   operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata, una patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  per
effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19. 
  2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuate le modalita' di attuazione del comma 1. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126.))