((Art. 22 bis Iniziative di solidarieta' in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di attuazione del comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.))