Art. 3 
 
 
                Combinazioni dei rischi assicurabili 
                     per le produzioni vegetali 
 
  1.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa e/o  qualitativa)  delle  produzioni  vegetali  possono
avere le seguenti combinazioni: 
    a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali  +  avversita'  di
frequenza + avversita' accessorie); 
    b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1  (avversita'  catastrofali)  e  almeno  1
avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); 
    c) polizze  che  coprono  almeno tre  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita'  di  frequenza  e  avversita'
accessorie); 
    d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali); 
    e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4; 
    f) polizze che  coprono  almeno  due  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2.1; 
  2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati  all'allegato
1, punti 1.5 e 1.6. 
  3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita
la sottoscrizione di una polizza  assicurativa  e  l'adesione  ad  un
fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi. 
  4. Il contratto assicurativo puo' prevedere  l'impegno  pluriennale
delle parti, fermo restando che la copertura assicurativa agevolabile
deve essere riferita  all'intero  ciclo  produttivo/accrescimento  di
ogni singola coltura o all'anno solare. 
  5.  La  copertura  assicurativa  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna  tipologia
di prodotto vegetale di cui  all'allegato  1,  punto  1.1,  coltivata
all'interno di un territorio comunale. 
  6. Sono ammissibili esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  la
copertura di perdite di produzione superiori al venti per cento della
produzione  media  annua  dell'imprenditore  agricolo,  conformemente
all'art. 37  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  riferita  alla
superficie di cui al precedente comma. Per  le  polizze  sperimentali
index based  di  cui  all'allegato  4,  le  perdite  devono  superare
il trenta per cento della produzione  media  annua  dell'imprenditore
agricolo. 
  7. Il riconoscimento  formale  del  verificarsi  di  un  evento  si
considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che  il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 6,  sulla  base  delle
risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare  il  danno
sulla coltura, il quale verifica i dati  meteo,  riscontra  il  danno
sulla coltura, e l'esistenza del nesso di causalita' tra  evento/i  e
danno/i,  ove  possibile  anche   su   appezzamenti   limitrofi.   La
quantificazione del danno dovra' essere valutata con  riferimento  al
momento  della  raccolta,  tenendo  conto   anche   della   eventuale
compromissione della qualita'.  Per  le  polizze  sperimentali  index
based  la  misurazione  della  perdita  registrata  avviene  mediante
l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4. 
  8. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio,  di  cui  ai
commi 1  e  2,  ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze ovvero di piu' certificati di adesione a  polizze  collettive
per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di
cui  al  comma  6  deve  essere  calcolata  per   l'intero   prodotto
assicurato, di cui all'allegato 1, per comune. 
  9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di  cui
all'allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata  potranno
prevedere l'indicazione del valore unitario della produzione  secondo
la procedura riportata nell'allegato 5. 
  10. Le compagnie  assicurative  possono  utilizzare  il  bollettino
secondo lo standard di cui all'allegato 6.1.