Art. 5 
 
 
 Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali 
 
  1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono  assicurabili
unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di  morte,
sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. 
  2. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui
sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato  1,
punto 1.7. 
  3. Le produzioni zootecniche assicurate  per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono  coprire  anche  le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree
perifocali. 
  4. Sono ammissibili esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  la
copertura di perdite di produzione superiori al venti per cento della
produzione  media  annua  dell'imprenditore  agricolo,  conformemente
all'art.  37  del  regolamento  (UE)  n.   1305/2013   e   successive
modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al  successivo  art.
7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse. 
  5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione
di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un  evento  si
considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che  il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 4,  sulla  base  delle
risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il  danno,
il quale verifica i dati meteo, riscontra il danno sulla  coltura,  e
l'esistenza del nesso  di  causalita'  tra  evento/i  e  danno/i.  La
quantificazione di quest'ultimo dovra' essere valutata, tenendo conto
anche della eventuale compromissione della qualita'. 
  6. Per le coperture mancato  reddito  e  abbattimento  forzoso,  il
riconoscimento  formale  dell'evento  coincide  con  l'emissione  del
provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale  emissione,
la  compagnia  di  assicurazione,   sulla   base   delle   risultanze
dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che
il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. 
  7.  La  copertura  assicurativa  e'   riferita   all'intero   ciclo
produttivo/accrescimento  di  ogni  singolo  allevamento  o  all'anno
solare ovvero il  contratto  assicurativo  puo'  prevedere  l'impegno
pluriennale   delle   parti   fermo    restando    che,    ai    fini
dell'agevolabilita' della spesa premi  sostenuta,  le  garanzie  e  i
relativi risarcimenti devono riguardare i singoli cicli annuali. 
  8.  La  copertura  assicurativa  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile
dai  capi  in  produzione,  per  ciascuna  specie  animale   di   cui
all'allegato 1, punto 1.7,  allevata  all'interno  di  un  territorio
comunale. 
  9. Per  la  copertura  di  ciascuna  tipologia  di  rischio,  ferma
restando  la  possibilita'   di   utilizzare   lo   strumento   della
coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze  ovvero
di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai
fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al  comma  4
deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1 per
comune. 
  10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali
deve essere erogato in  termini  di  servizio  prestato  e  non  puo'
comportare  pagamenti  diretti  ai  beneficiari.  Le   compagnie   di
assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente  agli
operatori  o  agli  organismi  economici  che   hanno   prestato   ai
beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.