Art. 6 Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili. 2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1. 3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti. 4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione. 5. Il PAI di cui all'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.