Art. 7 
 
                       Opere e infrastrutture 
 
  1. Il Comune di Torino e' autorizzato a elaborare  il  piano  delle
opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla
ricettivita',  alle  attivita'  turistiche,  sociali   e   culturali,
connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti  delle  risorse
disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto  piano
non si applicano le disposizioni in  materia  di  programmazione  dei
lavori pubblici di cui all'articolo 21  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  2. L'adeguamento degli impianti destinati  ad  ospitare  il  grande
evento   sportivo   e'   considerato,   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione
del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli  abilitativi
in deroga agli strumenti  urbanistici  generali,  in  ogni  caso  nel
rispetto del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 
  3. L'utilizzo dei fondi erogati  da  amministrazioni  pubbliche  e'
rendicontato con le modalita' e nei termini  previsti  dall'art.  158
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo  e'
realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229
e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo n. 50 del  18  aprile  2016  «Attuazione  delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture»: 
                «Art. 21 (Programma degli acquisti  e  programmazione
          dei   lavori   pubblici).   -   1.    Le    amministrazioni
          aggiudicatrici  adottano  il   programma   biennale   degli
          acquisti di beni e servizi e  il  programma  triennale  dei
          lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti  annuali.
          I programmi  sono  approvati  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori e in coerenza con il bilancio e per gli  enti
          locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
                2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
                3. Il programma triennale dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  i
          lavori da avviare nella prima annualita', per i quali  deve
          essere  riportata  l'indicazione   dei   mezzi   finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale
          le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente
          ove previsto il documento di fattibilita' delle alternative
          progettuali di cui all'art. 23 comma 5. 
                4. Nell'ambito del programma di cui al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
                5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini  dello
          svolgimento  dei  compiti  e  delle   attivita'   ad   esso
          attribuiti.  Per  le  acquisizioni  di   beni   e   servizi
          informatici   e   di   connettivita'   le   amministrazioni
          aggiudicatrici tengono conto di quanto  previsto  dall'art.
          1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                7. Il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui  all'art.  213,  anche  tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'art. 29, comma 4. 
                8. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
                  a) le modalita' di aggiornamento  dei  programmi  e
          dei relativi elenchi annuali; 
                  b) i criteri per la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                  c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  favorire  il
          completamento delle opere incompiute; 
                  d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei  lavori  nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                  e) gli schemi tipo e  le  informazioni  minime  che
          essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con
          gli standard degli obblighi informativi  e  di  pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                  f) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
                8-bis. La disciplina del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
                9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  380  del  06  giugno  2001
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia»: 
                «Art.  14  (Permesso  di  costruire  in  deroga  agli
          strumenti urbanistici). - 1. Il permesso  di  costruire  in
          deroga agli strumenti urbanistici  generali  e'  rilasciato
          esclusivamente  per  edifici  ed  impianti  pubblici  o  di
          interesse  pubblico,  previa  deliberazione  del  consiglio
          comunale,  nel   rispetto   comunque   delle   disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490e
          delle altre normative di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia. 
                1-bis.  Per  gli   interventi   di   ristrutturazione
          edilizia, attuati anche in aree  industriali  dismesse,  e'
          ammessa la richiesta di  permesso  di  costruire  anche  in
          deroga alle destinazioni d'uso,  previa  deliberazione  del
          consiglio comunale, che ne attesta l'interesse  pubblico  a
          condizione che  il  mutamento  di  destinazione  d'uso  non
          comporti  un  aumento  della   superficie   coperta   prima
          dell'intervento di ristrutturazione,  fermo  restando,  nel
          caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'art.
          31, comma 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214 e successive modifiche. 
                2.   Dell'avvio   del   procedimento    viene    data
          comunicazione agli interessati ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                3. La deroga, nel  rispetto  delle  norme  igieniche,
          sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente  i
          limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
          fabbricati di cui alle norme di attuazione degli  strumenti
          urbanistici generali ed esecutivi nonche', nei casi di  cui
          al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,  fermo  restando  in
          ogni  caso  il   rispetto   delle   disposizioni   di   cui
          agliarticoli 7, 8 e 9 del  decreto  ministeriale  2  aprile
          1968, n. 1444.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.158   del   decreto
          legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  «Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
                «Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
          1  Per  tutti  i  contributi  straordinari   assegnati   da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
                2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
                3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
                4.  Ove  il  contributo  attenga  ad  un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.»