Art. 8 
 
                              Garanzie 
 
  1. I soggetti privati che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione
italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da  quest'ultima
contratte nei confronti di ATP  Tour,  Inc.,  possono  richiedere  la
concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato,
per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31
dicembre 2024, (( ridotti a un ammontare massimo )) di  28,6  milioni
di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia  e'
elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di  cui  all'art.  31  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie  concesse  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti modalita', condizioni e termini  per  la  concessione  della
suddetta controgaranzia, nel rispetto  della  disciplina  dell'Unione
europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 196  del
          31  dicembre  2009  «Legge  di   contabilita'   e   finanza
          pubblica»: 
                «Art. 31. - 1. In allegato allo stato  di  previsione
          della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.»