Art. 19 
 
 
         Norme speciali in materia di trattamento ordinario 
            di integrazione salariale e assegno ordinario 
 
  1. I datori di lavoro che  nell'anno  2020  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  o  di  accesso
all'assegno ordinario  con  causale  «emergenza  COVID-19»,  per  una
durata massima di nove  settimane,  per  periodi  decorrenti  dal  23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 
  2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al  comma  1
sono  dispensati  dall'osservanza  dell'articolo   14   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento
previsti dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo  30,  comma
2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni  caso,  deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello
in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  e  non  e'  soggetta  alla  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015,  n.  148,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle
successive  richieste.  Limitatamente   all'anno   2020   all'assegno
ordinario garantito  dal  Fondo  di  integrazione  salariale  non  si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, per la durata
e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche  ai  lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione
salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu'  di  5  dipendenti.
L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di pagamento  diretto
della prestazione da parte dell'INPS. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite  di  80
milioni di euro per l'anno 2020, che sono  trasferiti  ai  rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. I fondi di solidarieta'  bilaterali  del  Trentino  e  dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.148,  garantiscono  l'erogazione  dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita'  del  presente
articolo. 
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti dai  commi  da  1  a  9  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di lavoro che  non  hanno
sede legale o unita' produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti  comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso
all'assegno  ordinario  con  causale  «emergenza  COVID-19»,  per  un
periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno  ordinario  di
cui al primo periodo  e'  concesso  anche  ai  lavoratori  dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale
(FIS) che occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Al  predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  10-ter. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  al  comma
10-bis sono riconosciute nel limite  massimo  di  spesa  pari  a  5,8
milioni di euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  al  trattamento
ordinario di integrazione salariale e  a  4,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 con riferimento alla prestazione  di  assegno  ordinario.
L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e  10-ter  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                "Art. 14. Informazione e consultazione sindacale 
                1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita'
          produttiva,    l'impresa    e'    tenuta    a    comunicare
          preventivamente alle rappresentanze sindacali  aziendali  o
          alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove  esistenti,
          nonche' alle articolazioni territoriali delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale,  le  cause  di  sospensione   o   di   riduzione
          dell'orario di lavoro, l'entita' e la  durata  prevedibile,
          il numero dei lavoratori interessati. 
                2. A tale comunicazione segue, su  richiesta  di  una
          delle parti, un esame congiunto della situazione  avente  a
          oggetto  la  tutela  degli  interessi  dei  lavoratori   in
          relazione alla crisi dell'impresa. 
                3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25  giorni
          dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a
          10 per le imprese fino a 50 dipendenti. 
                4. Nei casi di eventi  oggettivamente  non  evitabili
          che rendano non differibile la sospensione o  la  riduzione
          dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare
          ai soggetti di cui al comma 1 la durata  prevedibile  della
          sospensione  o  riduzione  e  il  numero   dei   lavoratori
          interessati. Quando la sospensione o riduzione  dell'orario
          di  lavoro  sia  superiore  a  sedici  ore  settimanali  si
          procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui  al
          comma  1,   da   presentarsi   entro   tre   giorni   dalla
          comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto
          in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e
          ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di  lavoro.  La
          procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
          quello della richiesta. 
                5. Per le imprese dell'industria  e  dell'artigianato
          edile  e  dell'industria  e  dell'artigianato  lapidei,  le
          disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si  applicano
          limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
          sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane
          continuative. 
                6. All'atto  della  presentazione  della  domanda  di
          concessione di  integrazione  salariale  deve  essere  data
          comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di  cui  al
          presente articolo." 
              Si riporta il testo degli articoli 15, comma 2,  e  30,
          comma 2, del citato decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148: 
                "Art. 15. Procedimento 
                1. (Omissis) 
                2. La domanda deve essere presentata entro il termine
          di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
          oggettivamente non evitabili, per le quali  si  applica  il
          termine della fine del mese successivo a quello in  cui  si
          e' verificato l'evento." 
                "Art. 30. Assegno ordinario 
                1. (Omissis) 
                2.  La  domanda  di  accesso  all'assegno   ordinario
          erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve  essere
          presentata  non  prima  di  30  giorni  dall'inizio   della
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          eventualmente programmata e non  oltre  il  termine  di  15
          giorni   dall'inizio   della   sospensione   o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa." 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  11  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                "Art. 4. Durata massima complessiva 
                1. Per ciascuna  unita'  produttiva,  il  trattamento
          ordinario e quello straordinario di integrazione  salariale
          non possono superare la durata massima  complessiva  di  24
          mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto  previsto
          all'articolo 22, comma 5. 
                2.   Per   le   imprese   industriali   e   artigiane
          dell'edilizia e affini,  nonche'  per  le  imprese  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e  o),  per  ciascuna
          unita'  produttiva  il  trattamento  ordinario   e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  30  mesi  in  un
          quinquennio mobile." 
                "Art. 11. Causali 
                1. Ai dipendenti delle imprese indicate  all'articolo
          10, che siano sospesi dal lavoro o  effettuino  prestazioni
          di lavoro a orario ridotto  e'  corrisposta  l'integrazione
          salariale ordinaria nei seguenti casi: 
                  a) situazioni aziendali dovute a eventi  transitori
          e non imputabili all'impresa o ai  dipendenti,  incluse  le
          intemperie stagionali; 
                  b) situazioni temporanee di mercato." 
              Si riporta il testo degli articoli 12, 29, 30 e 39  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                "Art. 12. Durata 
                1.   Le   integrazioni   salariali   ordinarie   sono
          corrisposte fino a  un  periodo  massimo  di  13  settimane
          continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo
          complessivo di 52 settimane. 
                2. Qualora l'impresa abbia  fruito  di  52  settimane
          consecutive di integrazione salariale ordinaria, una  nuova
          domanda  puo'  essere  proposta  per  la  medesima   unita'
          produttiva per la quale l'integrazione e'  stata  concessa,
          solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
          di normale attivita' lavorativa. 
                3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
          periodi non consecutivi non puo' superare  complessivamente
          la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non  trovano
          applicazione relativamente agli interventi  determinati  da
          eventi  oggettivamente  non  evitabili,  ad  eccezione  dei
          trattamenti richiesti da imprese di  cui  all'articolo  10,
          lettere m), n), e o). 
                5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a  4,
          non  possono  essere  autorizzate   ore   di   integrazione
          salariale ordinaria eccedenti il limite di un  terzo  delle
          ore  ordinarie   lavorabili   nel   biennio   mobile,   con
          riferimento a tutti  i  lavoratori  dell'unita'  produttiva
          mediamente occupati nel semestre precedente la  domanda  di
          concessione dell'integrazione salariale. 
                6. Con riferimento all'unita' produttiva  oggetto  di
          sospensione  o  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   nella
          domanda   di   concessione   dell'integrazione    salariale
          l'impresa comunica  il  numero  dei  lavoratori  mediamente
          occupati  nel  semestre  precedente,  distinti  per  orario
          contrattuale." 
                "Art. 29. Fondo di integrazione salariale 
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale
          di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
          integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
          fondo   di   integrazione   salariale   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente  articolo,  in  aggiunta  a
          quelle che disciplinano il fondo residuale. 
                2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo   di
          integrazione salariale i  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  appartenenti   a
          settori, tipologie e  classi  dimensionali  non  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto e che non hanno costituito  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi  di  solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini  del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. 
                3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
          i contributi dei datori di lavoro appartenenti al  fondo  e
          dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto  definito
          dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce  l'assegno  di
          solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori  di
          lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
          il fondo garantisce per una durata massima di 26  settimane
          in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di   cui
          all'articolo 30, comma 1,  in  relazione  alle  causali  di
          riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste
          dalla  normativa  in  materia  di  integrazioni   salariali
          ordinarie, ad esclusione  delle  intemperie  stagionali,  e
          straordinarie,    limitatamente    alle     causali     per
          riorganizzazione e crisi aziendale. 
                4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
          salariale si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie
          acquisite  al  fondo  medesimo,  al  fine   di   garantirne
          l'equilibrio di bilancio. In ogni  caso,  tali  prestazioni
          sono determinate in misura  non  superiore  a  dieci  volte
          l'ammontare dei contributi  ordinari  dovuti  dal  medesimo
          datore di  lavoro,  tenuto  conto  delle  prestazioni  gia'
          deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. (38) 
                5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  comitato
          amministratore del fondo cessa di esercitare il compito  di
          cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 
                6.  Al  fine  di  garantire  l'avvio  del  fondo   di
          integrazione salariale a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,
          qualora alla data del 30 novembre 2015 non  risulti  ancora
          costituito il comitato amministratore di  cui  all'articolo
          28, comma 3, i  compiti  di  pertinenza  di  tale  comitato
          vengono   temporaneamente   assolti   da   un   commissario
          straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, che li svolge a  titolo  gratuito.
          Il commissario straordinario  resta  in  carica  sino  alla
          costituzione del comitato amministratore del fondo. 
                7. I trattamenti di  integrazione  salariale  erogati
          dal fondo sono  autorizzati  dalla  struttura  territoriale
          INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
          di aziende plurilocalizzate  l'autorizzazione  e'  comunque
          unica ed e' rilasciata dalla sede INPS  dove  si  trova  la
          sede legale del datore di lavoro,  o  presso  la  quale  il
          datore  di  lavoro  ha  richiesto   l'accentramento   della
          posizione contributiva. 
                8. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  l'aliquota  di
          finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per
          i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
          dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori  di  lavoro
          che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E'  stabilita
          una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro
          connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma  3,
          pari al 4 per cento della retribuzione persa. 
                9. Al fondo di cui al presente articolo si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 35. 
                10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  35,
          commi 4 e 5, entro  il  31  dicembre  2017  l'INPS  procede
          all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni  del  fondo  da
          parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
          e settori produttivi. Sulla base  di  tali  analisi  e  del
          bilancio di previsione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo,  il  comitato   amministratore   del   fondo   di
          integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
          relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
          aliquote di contribuzione. Le modifiche sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
                11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
          15 dipendenti possono richiedere l'assegno di  solidarieta'
          di cui all'articolo 31 per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016." 
                "Art. 30. Assegno ordinario 
                1. I fondi di  cui  all'articolo  26  assicurano,  in
          relazione alle causali previste dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali  ordinarie  o  straordinarie,  la
          prestazione di un assegno ordinario di importo almeno  pari
          all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la  durata
          massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in
          un biennio mobile e non superiore, a seconda della  causale
          invocata, alle durate massime previste agli articoli  12  e
          22,  e  comunque  nel   rispetto   della   durata   massima
          complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1.  All'assegno
          ordinario si applica, per quanto compatibile, la  normativa
          in materia di integrazioni salariali ordinarie. 
                2.  La  domanda  di  accesso  all'assegno   ordinario
          erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve  essere
          presentata  non  prima  di  30  giorni  dall'inizio   della
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          eventualmente programmata e non  oltre  il  termine  di  15
          giorni   dall'inizio   della   sospensione   o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa." 
                "Art. 39. Disposizioni generali 
                1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli  26,
          27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai  fondi  di
          cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche  gli  articoli
          4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e  8.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo  28  si  applica
          inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  1,  5,  27,
          33, e 40, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148: 
                "Art. 1. Lavoratori beneficiari 
                1. Sono destinatari dei trattamenti  di  integrazione
          salariale di cui al presente titolo  i  lavoratori  assunti
          con contratto  di  lavoro  subordinato,  ivi  compresi  gli
          apprendisti di  cui  all'articolo  2,  con  esclusione  dei
          dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 
                2. I lavoratori di cui al comma 1  devono  possedere,
          presso l'unita' produttiva per la  quale  e'  richiesto  il
          trattamento, un'anzianita' di effettivo  lavoro  di  almeno
          novanta giorni alla data di  presentazione  della  relativa
          domanda di concessione. Tale condizione non  e'  necessaria
          per  le  domande  relative  a   trattamenti   ordinari   di
          integrazione  salariale  per  eventi   oggettivamente   non
          evitabili. 
                3.  Ai  fini  del  requisito  di  cui  al  comma   2,
          l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore  che  passa
          alle dipendenze dell'impresa subentrante  nell'appalto,  si
          computa tenendo conto  del  periodo  durante  il  quale  il
          lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata." 
                "Art. 5. Contribuzione addizionale 
                1. A carico delle imprese che presentano  domanda  di
          integrazione   salariale   e'   stabilito   un   contributo
          addizionale, in misura pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze." 
                "Art.   27.   Fondi   di   solidarieta'    bilaterali
          alternativi 
                1. In alternativa al modello  previsto  dall'articolo
          26, in riferimento  ai  settori  dell'artigianato  e  della
          somministrazione di lavoro  nei  quali,  in  considerazione
          dell'operare di  consolidati  sistemi  di  bilateralita'  e
          delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni
          sindacali   e   imprenditoriali    comparativamente    piu'
          rappresentative a livello  nazionale  hanno  adeguato  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  fonti
          normative e istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,
          ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118
          della  legge  n.  388  del  2000,  o  del  fondo   di   cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo  26,  comma
          1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
                2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
          1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
                3. I fondi di cui al comma 1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
                  a) un assegno di durata e misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; 
                  b) l'assegno di solidarieta'  di  cui  all'articolo
          31, eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto
          al comma 2 di tale articolo, prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
                4. I fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                  a)   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento non inferiore,  fatto  salvo  il
          caso di cui alla lettera e),  allo  0,45  per  cento  della
          retribuzione imponibile previdenziale a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro  e  lavoratore
          secondo criteri che devono essere stabiliti da  un  accordo
          tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
          entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
          lavoro, che  occupano  mediamente  piu'  di  5  dipendenti,
          aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo   29   a
          decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  possono  richiedere  le
          prestazioni previste dal medesimo fondo per gli  eventi  di
          sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
          dal 1° luglio 2016; 
                  b) le tipologie di prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
                  c)   l'adeguamento   dell'aliquota   in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
                  d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; 
                  e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto
          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,
          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo
          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale
          a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                  f) la possibilita' per il fondo di cui al  comma  1
          di avere le finalita' di  cui  all'articolo  26,  comma  9,
          lettere a) e b); 
                  g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
          cui al comma 1. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
                  a) criteri  volti  a  garantire  la  sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
                  b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
                  c) criteri e  requisiti  per  la  contabilita'  dei
          fondi; 
                  d) modalita' volte  a  rafforzare  la  funzione  di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei." 
                "Art. 33. Contributi di finanziamento 
                1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3,  e
          28, comma  4,  determinano  le  aliquote  di  contribuzione
          ordinaria, ripartita tra  datori  di  lavoro  e  lavoratori
          nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un  terzo,
          in maniera tale da garantire la precostituzione di  risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 
                2. Fatta salva la disposizione  di  cui  all'articolo
          29, comma 8, secondo periodo,  qualora  siano  previste  le
          prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 
                3. Per l'assegno straordinario  di  cui  all'articolo
          26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata. 
                4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi  da
          1 a 3 si applicano le disposizioni vigenti  in  materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi." 
                "Art. 40. Fondo  territoriale  intersettoriale  delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano e altri  fondi  di
          solidarieta' 
                1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo
          2013, n. 28, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta'
          territoriale    intersettoriale    cui,    salvo    diverse
          disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi
          di solidarieta'  bilaterali  di  cui  all'articolo  26.  Al
          predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo
          35. 
                2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1
          e'  adottato  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed  e'  trasmesso  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai   medesimi
          Ministeri sono trasmessi  i  bilanci  di  previsione  e  di
          consuntivo del fondo. 
                3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
          cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i  datori
          di  lavoro  appartenenti  a  settori,  tipologie  e  classi
          dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
          Titolo I del presente decreto e che non abbiano  costituito
          fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
          fondi  di  solidarieta'  bilaterali  alternativi   di   cui
          all'articolo 27, che occupano almeno il 75  per  cento  dei
          propri  dipendenti  in  unita'   produttive   ubicate   nel
          territorio delle province di Trento e di Bolzano. 
                4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
          1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
          almeno il 75 per cento  dei  propri  dipendenti  in  unita'
          produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento
          e Bolzano. 
                5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
          al fondo residuale di cui all'articolo 28  o  al  fondo  di
          integrazione salariale di cui all'articolo 29, e  i  datori
          di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
          sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
          a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
          fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a  tale
          fondo,  ferma  restando  la  gestione  a   stralcio   delle
          prestazioni gia'  deliberate.  I  contributi  eventualmente
          gia' versati o  dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano
          acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
          provenienza, sulla base delle stime  effettuate  dall'INPS,
          puo' proporre al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
          mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo
          periodo,  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai  sensi  dei  commi  4  e  5
          dell'articolo 35. 
                6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano
          altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo  di  cui  al
          comma 1 che aderiscono a fondi di  solidarieta'  bilaterali
          di cui all'articolo 26 costituiti successivamente. 
                7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota  di
          finanziamento almeno pari a quella stabilita per  il  fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a quindici dipendenti. 
                8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al
          comma 1 e' integrato da due rappresentanti,  con  qualifica
          di dirigente, rispettivamente della Provincia  autonoma  di
          Trento e della Provincia autonoma di Bolzano,  in  possesso
          dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          riconosciuto a valere sulle  disponibilita'  del  fondo  il
          rimborso delle spese  di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel
          caso  previsto  dall'articolo  35,  comma  5,  il   decreto
          direttoriale dei Ministeri del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze  e'   adottato
          d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti  in
          materia di lavoro delle Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano. 
                9. La disciplina del fondo di cui all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dal  presente  decreto  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
          intersettoriali,     stipulati     dalle     organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nel   settore   del   trasporto   aereo   e   del   sistema
          aeroportuale." 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 1º marzo 2020  (Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale -serie generale- n. 52 del 1 marzo
          2020. 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2 (Misure urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale): 
                "Art.  18.  Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
                1.  In   considerazione   della   eccezionale   crisi
          economica internazionale  e  della  conseguente  necessita'
          della   riprogrammazione   nell'utilizzo   delle    risorse
          disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e
          le competenze regionali, nonche' quanto previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri."