Art. 19 bis 
 
 
Norma  di  interpretazione  autentica  in  materia  di  accesso  agli
  ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine 
 
  1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli  articoli
da 19 a 22  del  presente  decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  e'
consentita la possibilita', in deroga alle  previsioni  di  cui  agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel
medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga  dei  contratti  a  tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 20, 21, comma  2,  e
          32  del  decreto  legislativo  15  giugno   2015,   n.   81
          (Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                "Art. 20. Divieti 
                1. L'apposizione di un  termine  alla  durata  di  un
          contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223
          del 1991, che  hanno  riguardato  lavoratori  adibiti  alle
          stesse mansioni cui si riferisce il contratto di  lavoro  a
          tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso  per
          provvedere alla sostituzione  di  lavoratori  assenti,  per
          assumere lavoratori iscritti nelle liste  di  mobilita',  o
          abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; 
                  c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali   sono
          operanti  una  sospensione  del  lavoro  o  una   riduzione
          dell'orario in regime di cassa integrazione  guadagni,  che
          interessano  lavoratori  adibiti  alle  mansioni   cui   si
          riferisce il contratto a tempo determinato; 
                  d) da parte di  datori  di  lavoro  che  non  hanno
          effettuato la valutazione dei rischi in applicazione  della
          normativa di tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori. 
                2. In caso di violazione dei divieti di cui al  comma
          1,  il  contratto  si  trasforma  in  contratto   a   tempo
          indeterminato." 
                "Art. 21. Proroghe e rinnovi 
                01. - 1. (Omissis) 
                2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto  a  tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525." 
                "Art. 32. Divieti 
                1. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24  della  legge  n.
          223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti  alle
          stesse  mansioni  cui  si   riferisce   il   contratto   di
          somministrazione di lavoro,  salvo  che  il  contratto  sia
          concluso per provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori
          assenti o abbia una durata iniziale  non  superiore  a  tre
          mesi; 
                  c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali   sono
          operanti  una  sospensione  del  lavoro  o  una   riduzione
          dell'orario in regime di cassa integrazione  guadagni,  che
          interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui  si
          riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; 
                  d) da parte di datori di  lavoro  che  non  abbiano
          effettuato la valutazione dei rischi in applicazione  della
          normativa di tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori."