Art. 20 
 
 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
  trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria 
 
  1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso  un
trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,   possono
presentare  domanda  di  concessione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione del trattamento  ordinario
sospende e sostituisce il trattamento di  integrazione  straordinario
gia'  in  corso.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori
beneficiari  delle  integrazioni  salariali  straordinarie  a  totale
copertura dell'orario di lavoro. 
  2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  e'  subordinata  alla  sospensione  degli  effetti   della
concessione della cassa  integrazione  straordinaria  precedentemente
autorizzata  e  il  relativo  periodo  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'articolo  19  non  e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione  salariale  concessi  ai  sensi  del  comma   1   e   in
considerazione della  relativa  fattispecie  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  4. In considerazione della limitata operativita'  conseguente  alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via  transitoria
all'espletamento dell'esame  congiunto  e  alla  presentazione  delle
relative  istanze  per  l'accesso  ai  trattamenti  straordinari   di
integrazione salariale non si applicano gli  articoli  24  e  25  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  limitatamente  ai
termini procedimentali. 
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  6. Soppresso. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  da  1  a  5  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  7-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020  hanno
in corso un  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per  un  periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle  medesime  condizioni  di
cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 4, 5 e 12  del  citato  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 19. 
              Si riporta il testo degli articoli 24 e 25  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                "Art. 24. Consultazione sindacale 
                1. L'impresa che intende  richiedere  il  trattamento
          straordinario di integrazione salariale per le  causali  di
          cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a
          comunicare,   direttamente   o    tramite    l'associazione
          imprenditoriale cui aderisce  o  conferisce  mandato,  alle
          rappresentanze sindacali aziendali  o  alla  rappresentanza
          sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali
          delle   associazioni   sindacali   comparativamente    piu'
          rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
          sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
          e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
          interessati. 
                2. Entro tre giorni dalla predetta  comunicazione  e'
          presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
          domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
          domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
          parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
          territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
          riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
          l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
          regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
          parere delle regioni interessate. 
                3.  Costituiscono  oggetto  dell'esame  congiunto  il
          programma che l'impresa intende attuare, comprensivo  della
          durata  e  del  numero  dei  lavoratori  interessati   alla
          sospensione o riduzione  di  orario  e  delle  ragioni  che
          rendono non praticabili forme alternative di  riduzioni  di
          orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle
          eventuali eccedenze di personale, i criteri di  scelta  dei
          lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le
          ragioni per  le  quali  e'  richiesto  l'intervento,  e  le
          modalita' della rotazione tra i  lavoratori  o  le  ragioni
          tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
          di rotazione. 
                4.  Salvo  il  caso  di  richieste   di   trattamento
          presentate da imprese  edili  e  affini,  le  parti  devono
          espressamente  dichiarare  la  non  percorribilita'   della
          causale di contratto di solidarieta'  di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettera c). 
                5.  L'intera  procedura  di  consultazione,  attivata
          dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
          giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
          richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
          occupano fino a 50 dipendenti. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
          l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
          titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
          di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3." 
                "Art. 25. Procedimento 
                1.  La  domanda   di   concessione   di   trattamento
          straordinario di integrazione salariale e' presentata entro
          sette giorni dalla data di conclusione della  procedura  di
          consultazione   sindacale   o   dalla   data   di   stipula
          dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo  al   ricorso
          all'intervento  e   deve   essere   corredata   dell'elenco
          nominativo dei lavoratori interessati dalle  sospensioni  o
          riduzioni  di  orario.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
                2. La sospensione o la  riduzione  dell'orario  cosi'
          come concordata tra le parti ha inizio entro trenta  giorni
          dalla data di presentazione della domanda di cui  al  comma
          1. 
                3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
          trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
          presentazione della domanda medesima. 
                4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita. 
                5.  La  domanda  di   concessione   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
          territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
          concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
          sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
          necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
          periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
          della domanda da parte dell'impresa. 
                6. Le Direzioni territoriali  del  lavoro  competenti
          per territorio, nei tre  mesi  antecedenti  la  conclusione
          dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
          verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
          aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
          competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
          conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
          salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
          ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
          parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
          procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
          cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
          ai fini istruttori. 
                7. L'impresa,  sentite  le  rappresentanze  sindacali
          aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
          mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
          corso del suo svolgimento." 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 19. 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.