Art. 21 
 
 
Trattamento di assegno ordinario per i datori  di  lavoro  che  hanno
           trattamenti di assegni di solidarieta' in corso 
 
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,
che alla data del 23 febbraio 2020, hanno  in  corso  un  assegno  di
solidarieta', possono presentare domanda di concessione  dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo  non  superiore  a
nove settimane. La  concessione  dell'assegno  ordinario  sospende  e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso.  La  concessione
dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori
beneficiari  dell'assegno  di   solidarieta'   a   totale   copertura
dell'orario di lavoro. 
  2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e
assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini  dei  limiti  previsti  dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  e
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148. 
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9. 
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai  sensi
del comma 1 e in considerazione della  relativa  fattispecie  non  si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 4, commi 1 e 2, e 29, commi 3 e
          8, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.