Art. 22 
 
 
       Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 
 
  1. Le Regioni e Province autonome, con  riferimento  ai  datori  di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della  pesca
e  del  terzo  settore  compresi  gli   enti   religiosi   civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione  di
orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere,  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che  puo'  essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale per  i  datori  di  lavoro,  trattamenti  di  cassa
integrazione salariale in deroga, per la  durata  della  riduzione  o
sospensione del rapporto di lavoro e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a nove settimane. Per i  lavoratori  sono  riconosciuti  la
contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento
di cui al presente comma, limitatamente  ai  lavoratori  del  settore
agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita',  nei
limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al  presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro  che  occupano  fino  a
cinque dipendenti ne'  per  i  datori  di  lavoro  che  hanno  chiuso
l'attivita' in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza  emanati  per
far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico. 
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo  di  3.293,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia'  in
forza alla medesima data. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome  con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nei
decreti di cui  al  secondo  periodo,  una  quota  delle  risorse  e'
riservata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  per  i
trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  da
trasmettere all'INPS in modalita' telematica  entro  quarantotto  ore
dall'adozione, la cui efficacia e'  in  ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al  comma  3.  Le
regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione,
inviano   la   lista   dei   beneficiari   all'INPS,   che   provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 3. Le domande sono presentate  alle  regioni  e  alle  province
autonome,  che  le  istruiscono  secondo  l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  alle  regioni  e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di
spesa, le regioni e le province autonome non potranno  in  ogni  caso
emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di  lavoro  con
unita' produttive  site  in  piu'  regioni  o  province  autonome  il
trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo  le  modalita'
di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente
comma. Nei decreti di riparto di cui  al  comma  3  e'  stabilito  il
numero di regioni o province autonome  in  cui  sono  localizzate  le
unita' produttive del medesimo datore di  lavoro,  al  di  sopra  del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero. 
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui  al  comma
1, destinate alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  che  autorizzano  le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province  autonome
al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 
  5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse  non
utilizzate  di  cui  all'articolo  44,  comma  6-bis,   del   decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   in   alternativa   alla
destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro  previste  dal
medesimo articolo. 
  5-ter. Le risorse finanziarie relative ai  trattamenti  di  cui  al
comma 5, destinate alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
utilizzate  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a
condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario  si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di  assicurare
ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni  connesse
alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente.  I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del  decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le  relative
prestazioni. 
  6. Per il trattamento di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  19,  comma  2,  primo  periodo  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS, applicando la disciplina di  cui  all'articolo  44,  comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7. Soppresso 
  8. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  da  1  a  6  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  8-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non  hanno
sede legale o unita' produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti comuni, possono presentare  domanda  di  cassa  integrazione
salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio  2020,  in  base  alla
procedura di cui al presente articolo. 
  8-ter. Il trattamento di cui al comma  8-bis  e'  riconosciuto  nel
limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma  8-bis,  le  regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con  riferimento  ai  datori  di
lavoro con unita' produttive ivi situate nonche' ai datori di  lavoro
che non hanno sede legale o  unita'  produttiva  od  operativa  nelle
predette regioni, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o
domiciliati nelle medesime regioni, possono  riconoscere  trattamenti
di cassa  integrazione  salariale  in  deroga,  per  un  periodo  non
superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma  1
e autorizzabile con il  medesimo  provvedimento  di  concessione.  Al
trattamento di cui al presente comma si applica la procedura  di  cui
al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da  parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno
2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai  riparti  di
cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135  milioni
di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione
Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. 
  8-quinquies. Agli oneri di cui al  comma  8-quater  si  provvede  a
valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo  comma
8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo  44,  comma  6-bis,
del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  anche   in
alternativa alle azioni di politica attiva del  lavoro  previste  nel
predetto articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  degli  articoli  40  e  44,  commi
          6-bis, 6-ter e 11-bis del  citato  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148: 
                "Art. 40. Fondo  territoriale  intersettoriale  delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano e altri  fondi  di
          solidarieta' 
                1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo
          2013, n. 28, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta'
          territoriale    intersettoriale    cui,    salvo    diverse
          disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi
          di solidarieta'  bilaterali  di  cui  all'articolo  26.  Al
          predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo
          35. 
                2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1
          e'  adottato  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed  e'  trasmesso  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai   medesimi
          Ministeri sono trasmessi  i  bilanci  di  previsione  e  di
          consuntivo del fondo. 
                3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
          cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i  datori
          di  lavoro  appartenenti  a  settori,  tipologie  e  classi
          dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
          Titolo I del presente decreto e che non abbiano  costituito
          fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
          fondi  di  solidarieta'  bilaterali  alternativi   di   cui
          all'articolo 27, che occupano almeno il 75  per  cento  dei
          propri  dipendenti  in  unita'   produttive   ubicate   nel
          territorio delle province di Trento e di Bolzano. 
                4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
          1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
          almeno il 75 per cento  dei  propri  dipendenti  in  unita'
          produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento
          e Bolzano. 
                5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
          al fondo residuale di cui all'articolo 28  o  al  fondo  di
          integrazione salariale di cui all'articolo 29, e  i  datori
          di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
          sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
          a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
          fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a  tale
          fondo,  ferma  restando  la  gestione  a   stralcio   delle
          prestazioni gia'  deliberate.  I  contributi  eventualmente
          gia' versati o  dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano
          acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
          provenienza, sulla base delle stime  effettuate  dall'INPS,
          puo' proporre al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
          mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo
          periodo,  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai  sensi  dei  commi  4  e  5
          dell'articolo 35. 
                6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano
          altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo  di  cui  al
          comma 1 che aderiscono a fondi di  solidarieta'  bilaterali
          di cui all'articolo 26 costituiti successivamente. 
                7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota  di
          finanziamento almeno pari a quella stabilita per  il  fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a quindici dipendenti. 
                8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al
          comma 1 e' integrato da due rappresentanti,  con  qualifica
          di dirigente, rispettivamente della Provincia  autonoma  di
          Trento e della Provincia autonoma di Bolzano,  in  possesso
          dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          riconosciuto a valere sulle  disponibilita'  del  fondo  il
          rimborso delle spese  di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel
          caso  previsto  dall'articolo  35,  comma  5,  il   decreto
          direttoriale dei Ministeri del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze  e'   adottato
          d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti  in
          materia di lavoro delle Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano. 
                9. La disciplina del fondo di cui all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dal  presente  decreto  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
          intersettoriali,     stipulati     dalle     organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nel   settore   del   trasporto   aereo   e   del   sistema
          aeroportuale." 
                "Art. 44. Disposizioni finali e transitorie 
                1. - 6. (Omissis) 
                6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
                6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
          deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto
          della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine
          previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta
          di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
                7. - 11. (Omissis) 
                11-bis.  In  deroga  all'articolo  4,  comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze." 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda nei riferimenti all'art. 19. 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.