Art. 3 Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo 1. Al fine di potenziare ed uniformare le azioni di contrasto ai vettori responsabili della diffusione della Xylella fastidiosa nelle zone delimitate della Regione Puglia ove tali interventi sono prioritari, nonche' ridurre le fonti di inoculo, e' concesso un contributo forfettario per le operazioni attuate su conforme indicazione del Servizio fitosanitario regionale. 2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento. 3. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione sono destinati 5 milioni di euro. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi in conformita' all'art. 26, comma 7 del regolamento (UE) n. 702/2014.