Art. 3 
 
     Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo 
 
  1. Al fine di potenziare ed uniformare le azioni  di  contrasto  ai
vettori responsabili della diffusione della Xylella fastidiosa  nelle
zone  delimitate  della  Regione  Puglia  ove  tali  interventi  sono
prioritari, nonche' ridurre le  fonti  di  inoculo,  e'  concesso  un
contributo  forfettario  per  le  operazioni  attuate   su   conforme
indicazione del Servizio fitosanitario regionale. 
  2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  sono
stabiliti con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale,  previo
parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.  La
Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad  assicurare  la
necessaria   demarcazione,   con   interventi   analoghi   finanziati
attraverso altri strumenti di intervento. 
  3. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione sono
destinati 5 milioni di euro. 
  4.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  sono  concessi  in
conformita' all'art. 26, comma 7 del regolamento (UE) n. 702/2014.