Art. 8 
 
                 Disposizioni temporanee in materia 
                   di finanziamenti alle societa' 
 
  1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa'  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino  alla  data  del  31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2467  e   2497
          quinquies del codice civile: 
                "Art. 2467. Finanziamenti dei soci . 
                Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
          societa' e' postergato rispetto  alla  soddisfazione  degli
          altri creditori e,  se  avvenuto  nell'anno  precedente  la
          dichiarazione di fallimento  della  societa',  deve  essere
          restituito. 
                Ai   fini   del    precedente    comma    s'intendono
          finanziamenti dei soci a favore della societa'  quelli,  in
          qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi  in  un
          momento  in  cui,  anche  in  considerazione  del  tipo  di
          attivita' esercitata dalla societa', risulta  un  eccessivo
          squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio  netto
          oppure in una situazione finanziaria della  societa'  nella
          quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. 
                "Art. 2497-quinquies. Finanziamenti nell'attivita' di
          direzione e coordinamento 
                Ai finanziamenti effettuati a favore  della  societa'
          da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento  nei
          suoi confronti o da altri soggetti ad  essa  sottoposti  si
          applica l'articolo 2467."