Art. 12 
 
                    Progetti e spese ammissibili 
 
  1. Sono agevolabili i progetti di  innovazione  di  processo  o  di
innovazione organizzativa diretti alla trasformazione  tecnologica  e
digitale dei processi produttivi  dei  soggetti  proponenti  mediante
l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1. 
  2. Ai fini del rispetto delle  disposizioni  previste  all'art.  5,
comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e  ultimazione
dei progetti agevolabili: 
    a) per data di avvio del progetto si intende la  data  del  primo
impegno  giuridicamente  vincolante  a  ordinare  attrezzature  o  di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure
la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda  di
quale condizione si verifichi prima; 
    b) per data di  ultimazione  del  progetto  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni ovvero la data  di  fine  dell'attivita'  del  personale
interno. 
  3. Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti  di  cui
al presente capo devono essere sostenuti  direttamente  dal  soggetto
beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a: 
    a) il personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto
di collaborazione o di somministrazione lavoro,  ovvero  titolare  di
specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle
attivita' previste dal progetto. Sono escluse le spese del  personale
con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 
    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. 
    c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per  la
realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in
licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite
una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali supplementari e altri  costi  di  esercizio,
compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto; 
  4. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 1,  lettera
a), sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le  tabelle  dei
costi standard unitari per le spese del personale di cui  al  decreto
interministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del  presente
decreto; 
  5. I costi di cui al comma 1, lettere b), c), e d),  sono  ammessi,
ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (UE)  n.  1303/2013,  sulla
base di un tasso forfettario pari al 40 percento  dei  costi  diretti
ammissibili per il personale di cui al comma 1, lettera a). 
  6. Le spese e i costi di cui al comma 3 sono  ammissibili  solo  in
quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili  aventi
valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo  di
svolgimento del progetto e a condizione che sia stato  effettuato  il
pagamento. 
  7. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definiti i
criteri  per  la  determinazione  e  la  rendicontazione  dei   costi
ammissibili individuati al presente articolo.