Art. 12 Progetti e spese ammissibili 1. Sono agevolabili i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1. 2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili: a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima; b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni ovvero la data di fine dell'attivita' del personale interno. 3. Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a: a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; 4. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto; 5. I costi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), sono ammessi, ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un tasso forfettario pari al 40 percento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui al comma 1, lettera a). 6. Le spese e i costi di cui al comma 3 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo di svolgimento del progetto e a condizione che sia stato effettuato il pagamento. 7. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili individuati al presente articolo.