Art. 13 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i  progetti  di
cui al presente capo, qualora il valore complessivo dell'agevolazione
determinata ai sensi dell'art. 7, superi, in termini  di  equivalente
sovvenzione lordo, l'intensita'  massima  prevista  all'art.  29  del
regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa di  cui
al comma 1, lettera a), del medesimo art. 7, e' ridotto  al  fine  di
garantire il rispetto della predetta intensita'. 
  2. L'erogazione  delle  agevolazioni  per  i  progetti  di  cui  al
presente capo avviene in due quote, secondo lo stato  di  avanzamento
dei progetti e il pagamento delle relative spese. 
  3.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  per  stato   di
avanzamento,  il  soggetto  beneficiario   deve   presentare   idonea
documentazione relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi
sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un  multiplo
di semestre, a partire dalla data del provvedimento  di  concessione.
La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino
alla data del provvedimento di concessione,  indipendentemente  dalla
cadenza semestrale. 
  4. Il soggetto  beneficiario  puo'  richiedere  l'erogazione  della
prima  quota,  pari  al  50  percento  delle  agevolazioni  concesse,
successivamente al  sostenimento  di  spese  pari  ad  almeno  il  50
percento dell'importo  totale  ammesso  ad  agevolazione  ovvero,  in
alternativa, a  titolo  di  anticipazione,  previa  presentazione  di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
  5. L'erogazione  del  saldo  puo'  essere  richiesta  dal  soggetto
beneficiario entro sessanta giorni  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto, successivamente al pagamento delle relative  spese.  A  tal
fine il soggetto beneficiario  trasmette  al  Ministero,  nell'ambito
della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica
finale concernente il raggiungimento degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale. 
  6. Il Ministero, ricevute la  domanda  di  erogazione,  provvede  a
verificare: 
    a) la regolarita' e la completezza delle dichiarazioni  rese  dal
soggetto  beneficiario  ai  sensi  dell'art.  47  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonche'  della
documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione; 
    b) la vigenza, la regolarita' contributiva e l'assenza  di  cause
di divieto di erogazione delle agevolazioni  in  relazione  a  quanto
previsto dalla normativa antimafia,  nonche',  attraverso  la  visura
Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra  o  meno  nell'elenco
dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti  illegali  oggetto  di
decisione di recupero; 
    c) nel caso di  richiesta  di  erogazione  a  saldo,  l'effettiva
realizzazione  del  progetto,  il  raggiungimento   degli   obiettivi
previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. 
  7. Il Ministero, entro novanta  giorni  dalla  presentazione  della
relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo
delle attivita' di cui al comma 5, all'erogazione delle  agevolazioni
spettanti e adotta, per  le  richieste  di  erogazione  a  saldo,  il
provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. 
  8. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2,  sono  definite
le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  di
rendicontazione dei costi,  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare.