Art. 13 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi dell'art. 7, superi, in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'intensita' massima prevista all'art. 29 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 7, e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. 2. L'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese. 3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. 4. Il soggetto beneficiario puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50 percento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 percento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 5. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale. 6. Il Ministero, ricevute la domanda di erogazione, provvede a verificare: a) la regolarita' e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione; b) la vigenza, la regolarita' contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonche', attraverso la visura Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero; c) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. 7. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attivita' di cui al comma 5, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. 8. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonche' la relativa documentazione da allegare.