Art. 6 
 
                     Sistema di allerta Covid-19 
 
  1. Al solo fine di  allertare  le  persone  che  siano  entrate  in
contatto stretto con  soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure  di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza   COVID-19,   e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno  installato,  su  base
volontaria, un'apposita applicazione  sui  dispositivi  di  telefonia
mobile. Il Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento,  si  coordina,  sentito  il  Ministro  per  gli   affari
regionali e  le  autonomie,  anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679,  con  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4  e  13  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti  attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con  l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per  il  tramite  del  Sistema  Tessera
Sanitaria, con le  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  che
operano nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nel  rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,   per   gli   ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del  sistema  di  allerta  e  per
l'adozione di correlate misure di sanita'  pubblica  e  di  cura.  Le
modalita' operative del sistema di  allerta  tramite  la  piattaforma
informatica  di  cui  al  presente  comma  sono  complementari   alle
ordinarie  modalita'  in  uso  nell'ambito  del  Servizio   sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie  informano  periodicamente  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto. 
  2. Il Ministero della  salute,  all'esito  di  una  valutazione  di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi  dell'articolo
35  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  adotta   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, assicurando, in particolare, che: 
    a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di  raggiungere  una  piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione  utilizzate  e  sui
tempi di conservazione dei dati; 
    b) per impostazione predefinita, in conformita'  all'articolo  25
del  Regolamento   (UE)   2016/679,   i   dati   personali   raccolti
dall'applicazione di cui  al  comma  1  siano  esclusivamente  quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri  utenti  accertati  positivi  al  COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero  della  salute  e
specificati nell'ambito  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione  di  misure  di  assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti; 
    c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia  basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi  anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati;  e'  esclusa  in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; 
    d)  siano  garantite  su   base   permanente   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza  dei  sistemi  e  dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il  rischio
di reidentificazione degli interessati  cui  si  riferiscono  i  dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento; 
    e) i dati relativi ai contatti stretti  siano  conservati,  anche
nei dispositivi mobili degli  utenti,  per  il  periodo  strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita  dal  Ministero
della salute  e  specificata  nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
presente comma; i  dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
scadenza del termine; 
    f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da  15  a  22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano  essere  esercitati  anche  con
modalita' semplificate. 
  3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1  non
possono essere trattati per finalita' diverse da  quella  di  cui  al
medesimo  comma  1,  salva  la  possibilita'  di  utilizzo  in  forma
aggregata o comunque anonima, per  soli  fini  di  sanita'  pubblica,
profilassi, statistici o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi  degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,  lettere  i)  e
j), del Regolamento (UE) 2016/679. 
  4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di  cui  al  comma  1  non
comporta alcuna  conseguenza  pregiudizievole  ed  e'  assicurato  il
rispetto del principio di parita' di trattamento. 
  5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'  pubblica  ed
e'  realizzata  dal  Commissario  di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con  infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  I
programmi informatici  di  titolarita'  pubblica  sviluppati  per  la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto  licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,  nonche'  ogni
trattamento  di  dati  personali  effettuato  ai  sensi  al  presente
articolo sono interrotti alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed  entro  la
medesima  data  tutti  i  dati  personali  trattati   devono   essere
cancellati o resi definitivamente anonimi. 
  7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della  piattaforma  di
cui al presente articolo, nel limite massimo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE  n.  L
          119 del 4 maggio 2016. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 13 del decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art.  4  (Componenti  del  Servizio  nazionale   della
          protezione civile) (Articoli 1-bis,  comma  3,  e  6  legge
          225/1992). - 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti  locali  sono  componenti
          del Servizio nazionale e  provvedono  all'attuazione  delle
          attivita'  di  cui  all'art.  2,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti e competenze. 
              2.  Le  componenti  del  Servizio   nazionale   possono
          stipulare  convenzioni  con  le  strutture  operative  e  i
          soggetti concorrenti di cui all'art.  13,  comma  2  o  con
          altri soggetti pubblici. 
              3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o
          gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente
          decreto, sono  tenute  ad  assicurarne  la  circolazione  e
          diffusione nell'ambito del Servizio  stesso,  nel  rispetto
          delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza  e  di
          protezione dei dati personali, ove non coperte  da  segreto
          di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla  sicurezza
          pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.». 
              «Art. 13 (Strutture operative  del  Servizio  nazionale
          della protezione civile (Articoli  1-bis,  comma  3,  e  11
          legge 225/1992). - 1. Oltre al Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco, che  opera  quale  componente  fondamentale  del
          Servizio nazionale della protezione civile, sono  strutture
          operative nazionali: 
                a) le Forze armate; 
                b) le Forze di polizia; 
                c)  gli  enti  e  istituti  di  ricerca  di   rilievo
          nazionale  con  finalita'  di  protezione   civile,   anche
          organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
          di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale  delle
          ricerche; 
                d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
                e) il volontariato organizzato di  protezione  civile
          iscritto  nell'elenco   nazionale   del   volontariato   di
          protezione  civile,  l'Associazione   della   Croce   rossa
          italiana  e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
          speleologico; 
                f)   il   Sistema   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente; 
                g) le strutture preposte alla  gestione  dei  servizi
          meteorologici a livello nazionale; 
                g-bis) le articolazioni centrali  e  periferiche  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo appositamente organizzate  per  la  gestione  delle
          attivita'  di  messa  in  sicurezza  e   salvaguardia   del
          patrimonio culturale in  caso  di  emergenze  derivanti  da
          calamita' naturali (24). 
              2. Concorrono, altresi', alle attivita'  di  protezione
          civile gli ordini e i collegi professionali e i  rispettivi
          Consigli nazionali, anche mediante forme associative  o  di
          collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
          i  rispettivi  Consigli  nazionali  nell'ambito   di   aree
          omogenee, e gli enti, gli istituti e le  agenzie  nazionali
          che svolgono funzioni in materia  di  protezione  civile  e
          aziende,  societa'  e  altre  organizzazioni  pubbliche   o
          private che svolgono funzioni utili  per  le  finalita'  di
          protezione civile. 
              2-bis. Il Dipartimento della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  i  comuni  e  i
          commissari  delegati  di  cui   all'art.   25,   comma   7,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  possono  porre  in   essere   attivita'
          connesse con la valutazione dell'impatto  e  il  censimento
          dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche  e
          private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo  con
          il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, fatte salve le competenze delle Province  autonome
          di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali
          di protezione civile di  cui  all'art.  7,  anche  mediante
          accordi o convenzioni con i Consigli nazionali  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, anche ove  costituiti  nelle
          forme associative o di collaborazione o di cooperazione  di
          cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi  dei
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          ad essi afferenti. 
              3.  Le  Regioni,  relativamente  ai  rispettivi  ambiti
          territoriali,  e   nei   limiti   delle   competenze   loro
          attribuite, possono individuare proprie strutture operative
          regionali  del  Servizio  nazionale,  in  ambiti  operativi
          diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui  al
          comma 1. 
              4.  Le  strutture  operative  nazionali   e   regionali
          svolgono,   nell'ambito   delle    rispettive    competenze
          istituzionali,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  le
          attivita' previste dal presente decreto. Con  le  direttive
          di cui all'art. 15, si provvede a  disciplinare  specifiche
          forme  di  partecipazione,  integrazione  e  collaborazione
          delle strutture  operative  nel  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
              5. Le modalita' e le  procedure  relative  al  concorso
          delle Forze armate alle  attivita'  previste  dal  presente
          decreto  sono  disciplinate,  secondo  quanto  previsto  in
          materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92  e  549-bis  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sulla  proposta  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile, di  concerto
          con il Ministro della difesa, adottato ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400.  Con  il
          medesimo  decreto  si  provvede  alla   definizione   delle
          modalita', dei requisiti e delle  condizioni  con  cui,  su
          richiesta  delle  autorita'  di   protezione   civile,   in
          occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
          limitatamente   alla   durata   delle   relative   esigenze
          emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori  e
          realizzare  opere  temporanee,  anche   avvalendosi   delle
          deroghe,  in  materia  di  norme  tecniche,  autorizzazioni
          ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le
          ordinanze di cui all'art. 25.». 
              - L'Ordinanza   del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  n.  630  del  3  febbraio  2020  (Primi
          interventi  urgenti  di  protezione  civile  in   relazione
          all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario   connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          32 dell'8 febbraio 2020. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2-quinquiesdecies  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE): 
              «Art.  2-quinquiesdecies  (Trattamento   che   presenta
          rischi elevati per l'esecuzione di un compito di  interesse
          pubblico). - 1. Con  riguardo  ai  trattamenti  svolti  per
          l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  che
          possono presentare rischi elevati ai sensi dell'art. 35 del
          Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto
          dall'art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento  e  con
          provvedimenti di  carattere  generale  adottati  d'ufficio,
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  122   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente  competente,  ai  sensi  dell'art.  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
          provvedere alla costruzione di nuovi  stabilimenti  e  alla
          riconversione di quelli  esistenti  per  la  produzione  di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
          29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
          novembre   2010,   recante    "Disciplina    dell'autonomia
          finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
          dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
          controllo della Corte dei Conti, fatti salvi  gli  obblighi
          di rendicontazione. Per gli stessi atti la  responsabilita'
          contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai  soli
          casi in cui sia stato accertato il dolo del  funzionario  o
          dell'agente che li ha posti in essere  o  che  vi  ha  dato
          esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al  presente  comma   sono
          immediatamente e  definitivamente  efficaci,  esecutivi  ed
          esecutori,  non  appena  posti  in  essere.   La   medesima
          limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i  pareri
          e le valutazioni tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
          tecnico scientifico di  cui  al  comma  6  funzionali  alle
          operazioni negoziali di cui al presente comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44   del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
          n. 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  83,  comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - 1. - 14. (Omissis). 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre  1991,
          n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
          finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43, che provvede agli  atti  conseguenti  in  base
          alla  legislazione  vigente.   Sono   abrogate   tutte   le
          disposizioni  incompatibili  con  il  presente  comma.   Il
          consiglio   di   amministrazione,   composto   di    cinque
          componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro  il  30
          giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
          del codice civile. 
              16. - 28-duodecies.(Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  69   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard  aperti).  -
          1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  siano  titolari  di
          soluzioni e programmi informatici realizzati su  specifiche
          indicazioni del committente pubblico,  hanno  l'obbligo  di
          rendere disponibile il relativo codice  sorgente,  completo
          della documentazione e rilasciato  in  repertorio  pubblico
          sotto licenza aperta, in uso gratuito  ad  altre  pubbliche
          amministrazioni  o  ai  soggetti  giuridici  che  intendano
          adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni  di
          ordine   e   sicurezza   pubblica,   difesa   nazionale   e
          consultazioni elettorali. 
              2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso   dei   programmi
          informatici di proprieta' delle pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche  di
          progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
          oneroso    per    comprovate    ragioni    di     carattere
          tecnico-economico, che  l'amministrazione  committente  sia
          sempre titolare di  tutti  i  diritti  sui  programmi  e  i
          servizi  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, appositamente sviluppati per essa. 
              2-bis. Al medesimo fine di cui al comma  2,  il  codice
          sorgente,  la  documentazione  e  la  relativa  descrizione
          tecnico funzionale di tutte le  soluzioni  informatiche  di
          cui al comma  1  sono  pubblicati  attraverso  una  o  piu'
          piattaforme  individuate  dall'AgID   con   proprie   Linee
          guida.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del  citato  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 44 (Fondo per le  emergenze  nazionali  (Art.  5,
          legge 225/1992). - 1. Per gli interventi  conseguenti  agli
          eventi  di  cui  all'art.   7,   comma   1,   lettera   c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   «Fondo   per   le   emergenze
          nazionali».».