Art. 24 
 
           Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 
 
  1. Non e' dovuto il versamento  del  saldo  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il  versamento  dell'acconto  dovuto
per il medesimo  periodo  di  imposta.  Non  e'  altresi'  dovuto  il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2019,  nella   misura   prevista
dall'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 7 dicembre 2001,  n.  435,  ovvero  dall'articolo  58  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo  per  lo
stesso periodo d'imposta. 
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente  ai  soggetti,  diversi  da
quelli che determinano il valore della produzione netta  secondo  gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui  all'articolo  162-bis  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di  cui  all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle  imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di  cui  al  periodo  precedente  tra  Regioni  e  Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
  5. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.