Art. 25 bis 
 
     Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento 
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  alle  imprese  operanti  nei   settori
ricreativo e  dell'intrattenimento,  nonche'  dell'organizzazione  di
feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite
di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente  articolo  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  comma  1,
privilegiando le imprese che presentano  una  riduzione  del  proprio
fatturato su base mensile pari almeno al  50  per  cento  rispetto  a
quello del 2019. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.