Art. 26 bis 
 
          Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura 
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo  per  la  prevenzione
del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge  7  marzo
1996, n. 108, sono destinati 10 milioni  di  euro  per  interventi  a
favore di soggetti esposti al rischio di usura. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.