Art. 26 ter 
 
     Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese 
 
  1. Le misure di sostegno finanziario di  cui  all'articolo  56  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si   applicano   anche   ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7  e  7-bis,
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo  1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dell'articolo  6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.  Gli  oneri  per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione  del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.