Art. 28 
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
                    abitativo e affitto d'azienda 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro
nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'  industriale,
commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o
all'esercizio  abituale  e  professionale  dell'attivita'  di  lavoro
autonomo. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di
servizi a prestazioni complesse o di affitto  d'azienda,  comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di
interesse  turistico  o  all'esercizio   abituale   e   professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per
cento dei relativi canoni. 
  3. Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle
strutture alberghiere e agrituristiche, alle  agenzie  di  viaggio  e
turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di  ricavi  e
compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. 
  3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al  dettaglio,
con ricavi o compensi superiori a  5  milioni  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il credito d'imposta di cui  ai  commi  1  e  2
spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del  10  per
cento. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche  agli  enti
non commerciali, compresi gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti
religiosi  civilmente  riconosciuti,  in  relazione  al   canone   di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
  5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1,  2,  3,  3-bis  e  4  e'
commisurato  all'importo  versato  nel  periodo  d'imposta  2020  con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio  e  per  le
strutture turistico  ricettive  con  attivita'  solo  stagionale  con
riferimento a ciascuno dei  mesi  di  aprile,  maggio  e  giugno.  Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta
spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del  fatturato
o dei corrispettivi nel mese di riferimento di  almeno  il  cinquanta
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui  al
periodo precedente ai  soggetti  che  hanno  iniziato  l'attivita'  a
partire dal 1° gennaio 2019 nonche'  ai  soggetti  che,  a  far  data
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale  o
la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai  predetti
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in  atto  alla  data  di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. 
  5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere  il  credito
d'imposta  al  locatore,  previa  sua  accettazione,  in  luogo   del
pagamento della corrispondente parte del canone. 
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'  utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di
sostenimento  della  spesa  ovvero   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
successivamente  all'avvenuto  pagamento  dei  canoni.   Il   credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al
comma 5-bis del presente articolo. 
  7. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  8. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  e'
cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle  medesime  spese
sostenute. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  1.499
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.