Art. 28 bis 
 
Disposizioni in materia di concessioni per  il  servizio  di  ristoro
                   tramite distributori automatici 
 
  1. In caso di contratti di appalto e di concessione  che  prevedono
la corresponsione  di  un  canone  a  favore  dell'appaltante  o  del
concedente e che hanno come oggetto il servizio  di  somministrazione
di alimenti e bevande mediante  distributori  automatici  presso  gli
istituti scolastici di ogni ordine e  grado,  le  universita'  e  gli
uffici  e  le  amministrazioni  pubblici,  qualora  i  relativi  dati
trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  e  dei  relativi
decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del
fatturato  conseguito  dal  concessionario   per   i   singoli   mesi
interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33
per cento, le amministrazioni concedenti  attivano  la  procedura  di
revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165,
comma 6, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine  di  rideterminare,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo  periodo
interessato dalla  citata  emergenza,  le  condizioni  di  equilibrio
economico delle singole concessioni.