Art. 29 
 
           Incremento fondo per il sostegno alle locazioni 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di  ulteriori
160 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di  cui  al
comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata  alle  locazioni  di
immobili abitativi degli studenti fuori  sede  con  un  indice  della
situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite
rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 che costituisce tetto di spesa,  del  canone  dei  contratti  di
locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a
quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo  dello
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma, prevedendo  l'incumulabilita'
con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma  1  viene  effettuata
nei termini, nonche' secondo le modalita' e i  coefficienti  indicati
dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265.