Art. 31 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, di seguito citato  anche  come  «decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni  di  euro  destinati  alla  sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5. 
  2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.950
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine  di  garantire  una  maggior
efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando  le  sue
disponibilita' al profilo temporale  delle  perdite  attese,  possono
essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte  di
autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base
alla valutazione della probabilita'  di  escussione  delle  garanzie,
articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione  dello
stesso Fondo. 
  3. Sono assegnati all'ISMEA  ulteriori  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto  corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, per  essere  utilizzate  in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo  e  agroalimentare,
anche attraverso l'erogazione di  contributi  a  fondo  perduto  alle
imprese, la dotazione finanziaria del  Fondo  per  la  competitivita'
delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020. 
  4-bis. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto  del  Fondo  di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e' incrementatodi 30 milioni di euro per  l'anno  2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel  conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4  del  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.