Art. 31 bis 
 
                               Confidi 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 112 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Fermo  restando  l'esercizio  prevalente   dell'attivita'   di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre  forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi  dell'articolo  106,
comma 1».