Art. 33 bis 
 
Disposizioni in  materia  di  assicurazione  per  la  produzione,  il
             deposito e la vendita di fuochi artificiali 
 
  1.  Su  richiesta  dell'assicurato  i  termini  di  validita'   dei
contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di  licenza  per
la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali  di  cui
agli articoli 47 e  55  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli   di   assicurazione   obbligatoria    a    copertura    della
responsabilita' civile verso terzi per  l'attivita'  pirotecnica,  in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono  prorogati  per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La  proroga  del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di   analoghe   facolta'   contrattualmente   previste   in    favore
dell'assicurato, che restano esercitabili.