Art. 33 bis Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.