Art. 38 bis 
 
Misure di sostegno all'industria del  tessile,  della  moda  e  degli
                              accessori 
 
  1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli
accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up
che investono nel design e nella creazione,  nonche'  allo  scopo  di
promuovere i giovani talenti del settore del tessile,  della  moda  e
degli accessori che  valorizzano  prodotti  made  in  Italy  di  alto
contenuto  artistico  e  creativo,  e'   prevista   l'erogazione   di
contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima  del  50
per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del comma 1, con particolare riguardo  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai  criteri
per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita'
di  erogazione  dei  contributi,  alle  modalita'  di  verifica,   di
controllo e di rendicontazione delle  spese  nonche'  alle  cause  di
decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 
  3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.