Art. 38 quater 
 
Disposizioni transitorie in materia  di  principi  di  redazione  del
                              bilancio 
 
  1. Nella predisposizione dei bilanci  il  cui  esercizio  e'  stato
chiuso  entro  il  23  febbraio  2020  e  non  ancora  approvati,  la
valutazione  delle  voci  e  della  prospettiva  della  continuazione
dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero  1),
del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze  e
degli effetti derivanti dai fatti successivi alla  data  di  chiusura
del  bilancio.  Le  informazioni  relative   al   presupposto   della
continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili  di  cui
all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano
ferme tutte le  altre  disposizioni  relative  alle  informazioni  da
fornire nella nota  integrativa  e  alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti  gli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito. 
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in  corso  al  3
dicembre 2020, la valutazione delle voci e  della  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  primo
comma, numero 1), del codice civile puo' comunque  essere  effettuata
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio  chiuso
entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni  relative  al  presupposto
della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio  precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle  informazioni
da fornire nella nota integrativa e alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti  dagli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito. 
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata
ai soli fini civilistici.