Art. 39 
 
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di  impresa  e
                     per la politica industriale 
 
  1. Al fine di potenziare e rendere  piu'  efficace  l'attivita'  di
elaborazione delle politiche  industriali  dei  settori  maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite  di  spesa  di  euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di  consulenti  ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa  mediante
avviso pubblico, specializzati in materia  di  politica  industriale,
nel numero massimo di dieci  unita'  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di  esperti  di
politica industriale di cui all'articolo  3  della  legge  11  maggio
1999, n. 140. 
  2. All'articolo 3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140,  comma  1,
primo periodo, le parole:  «,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti,» sono soppresse. 
  3. All'articolo 1, comma 852, della  legge  27  dicembre  2006,  n.
296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di  300.000  euro»  sono
inserite le seguenti: «destinata, nella misura non  superiore  al  40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di  amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  e
al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,». 
  4. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021  e  2022  il  Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una  selezione  comparativa  mediante  avviso  pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di  imprese,
nel numero massimo di dieci  unita'  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato  da  destinare  a  supporto  della   struttura   di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro  800.000  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
  5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e'  assegnata  la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per  la  costituzione  di  nuove  imprese,
nelle  forme  di  societa'  o  societa'  cooperativa,  da  parte   di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti  da  imprese  in  crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa'  cooperative  che
gestiscono aziende confiscate  alla  criminalita'  organizzata  e  di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli  di  occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio  2015,
nei limiti dello stanziamento di cui  al  presente  periodo.  Per  le
medesime  ragioni  di  cui  al  primo  periodo,  gli  enti   di   cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, possono continuare  a  concedere  i  finanziamenti  ivi
indicati, a  condizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  esistenti  sul
mercato, fino al volume complessivo di  30  milioni  di  euro  e  per
importi  unitari  non   superiori   a   40.000   euro   per   ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.