Art. 40 
 
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese  titolari  del
servizio di distribuzione  di  carburanti  nelle  autostrade  per  il
                  periodo di emergenza da COVID-19 
 
  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese  come  definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del  6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che  gestiscono  il  servizio  di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano  attive  ed
in  regola  con  il  versamento  dei  contributi   previdenziali   ed
assistenziali alla data del 1°  marzo  2020,  in  considerazione  del
mantenimento del servizio durante il periodo di  emergenza  sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della  domanda  di  carburanti,
puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per  l'anno   2020,   un   contributo   commisurato   ai   contributi
previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei  casi
di gestioni dirette degli impianti  di  distribuzione  carburanti  in
autostrada  da  parte  delle  societa'  petrolifere  integrate   alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita'  petrolifere  e
di ristorazione. 
  3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo  economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa  di  cui  al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le  domande  ammissibili.  Con  provvedimento  del  Ministero   dello
sviluppo economico sono individuati le modalita'  ed  il  termine  di
presentazione delle domande nonche' le procedure per  la  concessione
del contributo. 
  4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza  dei
distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e  delle
piccole e medie imprese e' effettuata  calcolando  i  ricavi  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  18,  comma  10,  del  Decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.