Art. 42 bis 
 
Disposizioni  concernenti   l'innovazione   tecnologica   in   ambito
                             energetico 
 
  1. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  tecnologico  e  industriale
funzionale al raggiungimento degli obiettivi  nazionali  in  tema  di
energia e di clima: 
  a) al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»; 
  2) alla lettera a), le parole: «di cui  al  presente  Titolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  sostegno  alla  produzione  da  fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica»; 
  3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente: 
  «i.  ai  progetti  di  validazione  in  ambito  industriale  e   di
qualificazione di sistemi e tecnologie»; 
  b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».