Art. 43 bis 
 
            Contratto di rete con causale di solidarieta' 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l'anno
2020, il contratto di rete puo'  essere  stipulato  per  favorire  il
mantenimento dei livelli di  occupazione  delle  imprese  di  filiere
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o  stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti.
Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle
imprese partecipanti alla rete che sono  a  rischio  di  perdita  del
posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di
lavoro per chiusura di attivita' o  per  crisi  di  impresa,  nonche'
l'assunzione di  figure  professionali  necessarie  a  rilanciare  le
attivita' produttive nella fase di uscita dalla  crisi.  Ai  predetti
fini le imprese fanno ricorso agli  istituti  del  distacco  e  della
codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter,  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  per  lo  svolgimento  di
prestazioni lavorative presso  le  aziende  partecipanti  alla  rete.
4-septies. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali  e
assicurativi  connessi  al  rapporto  di  lavoro,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni  da  parte  dell'impresa  referente   individuata   dal
contratto di  rete  di  cui  al  comma  4-sexies  necessarie  a  dare
attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,  comma  4-ter,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  4-octies.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di  cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal  comma  4-ter,  il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  con
l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986,  n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori ». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.